Data: 30/12/2010 09:20:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n.365 del 2010 la Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). Si tratta, nel caso di specie, di una sentenza additiva della Corte, la quale ha valutato che la disposizione contenuta nell'art. 22 l. 689/1981 risulta costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede, nell'ambito delle notificazioni nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, modi di notificazione alternativi al deposito presso la cancelleria, a richiesta dell'opponente che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito. Il giudizio di costituzionalità parte dal Giudice di pace di Milano, il giudice a quo, sezione II, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 28 ottobre 2008 (reg. ord. n. 170 del 2010), in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Secondo l'art. 22, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il quarto e il quinto comma precisano che quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, il ricorso deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Pertanto, secondo il giudice a quo, l'art. 22 così enunciato, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell'esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione (artt. 3, 24 e 113 Cost.), in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio – di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Tale disparità contrasterebbe con il principio di uguaglianza perché introdurrebbe «un elemento discriminatorio e privo di qualunque giustificazione progettuale del legislatore, proprio fra i singoli cittadini». Né vi sarebbe altra spiegazione razionale, ad avviso del giudice a quo, data la possibilità per gli uffici di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l'uso di telefono, fax, internet, attualmente previsti e utilizzati nelle cause civili. “La normativa censurata, - ha continuato a spiegare il giudice a quo – (…) sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito”. Quindi a giudizio del giudice rimettente, l'art. 22, (quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981) imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che «ostacolano ad alcuni e non ad altri l'esercizio del loro diritto di tutela giurisdizionale», violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost. Sulla base di queste motivazioni, la Corte, dichiarando fondata la questione di legittimità costituzionale, ha in proposito spiegato che l'art. 22 della legge citata, “detta modi di notificazione differenziati. Se, infatti, l'opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Se, invece, l'opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria (ai sensi dell'art. 23, nono comma , della legge n. 689 del 1981), secondo le norme del codice di procedura civile. Tale differenziazione rappresenta, in contrasto con la semplificata struttura processuale degli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, un fattore di dissuasione anche di natura economica dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l'altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l'intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente, come questa Corte ha già affermato” (sentenza n. 98/2004). “La normativa censurata – ha continuato la Corte - , pertanto, produce una sperequazione fra coloro che risiedono nel comune dove ha sede il giudice adito e coloro che risiedono altrove, con conseguente limitazione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”. Inoltre la Corte ha aggiunto che alla luce della modifica del quadro normativo sulle notificazioni, con la legge n.24/2010 che ha introdotto la notifica a mezzo di posta elettronica che evidenziano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche (…). “In conclusione, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l'evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l'effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all'opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”.
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