Data: 01/01/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
La cassazione, con la sentenza n. 45593/2010, ha stabilito che l'ex confidente della polizia non può essere assimilato al pentito dal punto di vista giuridico e quindi per quanto riguarda i benefici del trattamento penitenziario. Con tale decisione la Corte ha respinto il ricorso di un ex confidente della polizia che aveva richiesto un trattamento premio ai sensi dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, come se fosse un pentito, un collaboratore della giustizia. La Prima sezione penale, respingendo la richiesta dell'uomo, ha spiegato che il trattamento favorevole non si può porre in essere se l'attività di “confidente” rimane limitata nell'ambito dell'attività della polizia e non viene inserita in nessun processo (“contenitore giudiziario”, secondo le precise parole usate dagli Ermellini). Innanzitutto la Corte ha spiegato che “la collaborazione che il ricorrente assume essere stata da lui prestata, non si riferisce alla condanna che egli sta scontando, in relazione alla quale aveva bisogno del permesso premio. Per tale condanna, invero, è altrettanto pacifico che nessuna attività di collaborazione è stata prestata del'uomo”. Dopo aver puntualizzato il primo aspetto sulla base del quale ha rigettato il ricorso dell'uomo, ha poi spiegato che in ogni caso, “il sistema riconosce solo la collaborazione prestata in ambito processuale, versta in atti ed utilizzata ai fini probatori, risultando – sotto vari aspetti e per plurime ragioni – non riconoscibile, ai fini in parole, l'eventuale o extra processuale, e non confluita in alcun contenitore giudiziario. Si tratta invero, in tal caso, di mera confidenza che, per quanto ampia e veridica, nonché sperabilmente fruttuosa, è destinata per legge a rimanere segreta e sulla quale non sarebbe dunque possibile la necessaria verifica nel dovuto contraddittorio delle parti. Ciò è tanto vero che la nota del Capo della Polizia, sulla quale il ricorrente fonda la sua richiesta, è all'evidenza – assolutamente generica, tanto da non poter essere comunque valutata ai fini dedotti, mancando del tutto di specificare si i termini del contributo del – sia le indagini cui si riferisce, sia gli esiti concreti (arresti, perquisizioni, sequestri)cui avrebbe portato Genericità imposta, in definitiva, dalla sua stessa natura di confidenza., è ben evidente, pertanto, che non sarebbe ragionevole la chiesta estensione interpretativa che andrebbe ingresso all'accettazione di affermazioni non verificate nel processo di cognizione e non verificabili neppure in sede di procedimenti di sorveglianza stante la loro natura confidenza. È ben evidente, pertanto, che non sarebbe ragionevole la chiesta estensione interpretativa che darebbe ingresso all'accettazione di affermazioni non verificate nel processo di cognizione e non verificabili neppure in sede di procedimento ed autoreferenzialità. Ciò posto è anche evidente che correttamente no è stata avviata alcuna attività istruttoria di approfondimento conoscitivo. Né può dedursi – come prospetta il ricorrente – irragionevole disparità di trattamento, attesa la radicale diversità di situazioni”.
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