Data: 06/01/2011 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Prendendo spunto da una serie di quesiti giunti in questi giorni in redazione (il Sig. Federico PINACCI ed altri) va affermato che, in caso di DECESSO dell'autore della violazione stradale, gli eredi non sono tenuti a pagare la somma dovuta a tale titolo. Si verifica anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'OBBLIGATO SOLIDALE. Infatti, la sanzione ha carattere AFFLITTIVO e PERSONALE, a differenza di sanzioni che definiremo (a grandi linee) civili, che sono, per contro, trasmissibili agli eredi del decuius in quanto destinate a risarcire il danno ed a rafforzare lo scopo di deterrenza all'inadempimento. Del resto l'Art. 199 del Codice della Strada non pare prestare il fianco a fraintendimenti. Ad analogo e convergente risultato si perviene scorrendo l'Art. 7 della Legge n°689 del 24 nov 1981. Una volta tanto, raro caso, le norme italiane non ci fanno dannare in complesse interpretazioni. Altrimenti, si verificherebbe il paradosso che un utente della strada, ch'č stato tutta la vita perfettamente ligio alle disposizioni codicistiche, si troverebbe a saldare il conto delle follie stradali del suo congiunto defunto. Riecheggia un fortissimo alone di stampo penalistico che disapplica ogni tendenza civilistica in tema di normale trasmissibilitā delle obbligazioni. Rimane da chiarire che accade in caso di processo giā instaurato mirante ad opporre la sanzione amministrativa pecuniaria: č destinato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Abbiamo optato per l'estrema sintesi. In caso di dubbi o perplessitā Studio Cataldi č a disposizione, mosso, come sempre, dall'unico 'interesse' dell'informazione documentata del lettore, cui sarā sufficiente compilare il form qui in calce.
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