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Data: 05/01/2011 10:00:00 - Autore: L.S. L'azienda che riceve le dimissioni di un suo agente ha la facoltà di rinunciare al periodo di preavviso e il dimissionario non ha la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell'atto di dimissioni. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25902 del 21 dicembre 2010, in merito al ricorso di un agente di commercio - che denunciava la violazione degli artt. 1750 e 1362 cod. civ. - avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dal datore di lavoro contro il decreto ingiuntivo mosso dall'agente; questi aveva chiesto una somma, a titolo di indennità di preavviso, in relazione al rapporto di agenzia intercorrente tra le parti e dal quale aveva rassegnato le dimissioni, dichiarando però di voler prestare l'attività lavorativa durante il periodo di preavviso. Condizione non accettata dalla preponente, che aveva comunicato di avvalersi della facoltà di cui all'art. 9 dell'AEC 20.3.2002. I Giudici di legittimità, rigettando il ricorso dell'agente, affermano che "l'art. 1750 cod. civ. disciplina l'obbligo di chi rassegna le dimissioni di concedere il preavviso, e nulla dice in relazione alla parte che subisce il recesso, mentre il citato art. 9, comma 6 dell'AEC regola la posizione di quest'ultimo, consentendogli di rinunciare al periodo di preavviso. Di fronte a questa facoltà riservata al non recedente, chi presenta le dimissioni non ha la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell'atto di dimissioni (a meno che ciò costituisca una vera e propria condizione cui le dimissioni vengono subordinate, il che però è stato escluso dai Giudici di merito con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici) pena la completa inutilità della disposizione dell'AEC, la quale peraltro tutela il dimissionario solo nel senso che la controparte deve tempestivamente comunicare (entro 30 giorni) di voler rinunciare al preavviso; non vi è dunque un diritto della parte recedente a 'lavorare durante il periodo di preavviso'." |
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