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Data: 07/01/2011 - Autore: Luisa Foti Esporre le posizioni debitorie degli inquilini e dei proprietari negli spazi comuni viola la privacy. A dirlo è la Cassazione che con la sentenza n. 186 del 4 gennaio scorso ha stabilito che affiggere pubblicamente la posizione debitoria di un proprietario nell'androne delle scale e in ogni caso in luoghi in cui potrebbero essere visionati anche da terze persone, integra un comportamento in violazione delle norme sulla privacy. Si tratterebbe di esposizione di dati sensibili. In particolare, il protagonista della vicenda è un uomo, proprietario di un appartamento, il quale, dopo il rigetto della richiesta per il risarcimento danni da violazione della privacy contro il condominio e il suo amministratore, da parte del giudice di primo grado, aveva proposto ricorso per cassazione. I giudici di Piazza Cavour, contrariamente alla statuizione di primo grado, ha invece accolto la richiesta dell'uomo. Dopo una precisazione in via preliminare rispetto alla legittimità della diretta ricorribililità per cassazione della sentenza di primo grado in quanto attinente alla materia della privacy (in particolare sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 del codice sulla privacy (l.196/2003 che stabilisce che la sentenza non è appellabile ma direttamente ricorribile in cassazione) ha spiegato che l'esigenza di rendere più efficiente la gestione del condominio, non deve prevalere sul diritto alla privacy dell'inquilino e/o del proprietario di casa. Nell'accogliere il ricorso, la seconda sezione civile ha cassato la sentenza di merito impugnata rinviandola al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, precisando che il giudice di merito nel decidere la questione si dovrà attenere ai principi espressi in questa decisione. Il codice della privacy, - ha spiegato la Corte - “non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino”. “L'affissione – si legge in definitiva dalla parte motiva della sentenza - nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”. |
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