Data: 10/01/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
La Consulta dice no alle unioni tra persone dello stesso sesso con l'ordinanza del n. 4 del 2011. Secondo i giudici costituzionali non sarebbe possibile celebrare matrimoni tra soggetti dello stesso sesso. La Corte � stata investita della questione dal tribunale di Ferrara che ha sollevato la questione di legittimit� costituzione di alcuni articoli del codice civile (93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231) nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio. Il giudice a quo aveva sollevato la questione eccependo che tali norme, non consentendo matrimonio omosessuali avrebbero violato i principi contenuto negli artt. 2, 3 e 29, comma 1 della Costituzione. Degno di note � il riferimento, del giudice rimettente, della legge 164 del 1982, (legge sulla rettificazione dell'attribuzione sessuale), legge che si colloca �nell'alveo di una civilt� giuridica in evoluzione, sempre pi� attenta ai valori di libert� e dignit� della persona umana, valorizzando l'orientamento psicosessuale della persona�, secondo le parole del giudice a quo. Nel prospettare la questione, il ricorrente aveva rilevato come, mentre il o la transgender, che subisce un'operazione e dopo la sentenza di rettificazione di sesso sui registri anagrafici, pu� contrarre matrimonio, l'omosessuale non pu� ancora farlo. Per questo, - continua il giudice a quo �non appare giustificata la discriminazione tra coloro che hanno un naturale orientamento psichico che li spinge ad una unione omosessuale, e non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, n� ottenere la rettificazione anagrafica per conseguire un'attribuzione di sesso contraria al sesso biologico, ai quali � precluso il matrimonio, e i transessuali, che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare. (�) La parit� di diritti per i cittadini omosessuali potr� dirsi realizzata soltanto se sar� loro consentito di scegliere di regolare la propria vita e i propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini transessuali ed eterosessuali�. La Corte, dopo aver citato altre due precedenti sentenze in materia, la n. 138/2010 e 276/2010, (dalle quali ha ritenuto di non doversi discostare in quanto non sono stati posti nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in precedenza) ha, con ordinanza, ritenuto la questione manifestamente infondata e inammissibile. Nei passi pi� salienti della sentenza i giudici hanno rilevato come �l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non pu� essere superato per via ermeneutica, sia perch� (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio�.
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