|
Data: 08/01/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Lo straniero senza permesso di soggiorno che vive con la madre, cittadina italiana, non può essere espulso. La Corte di cassazione ha messo nero su bianco tale principio con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2010 in cui ha aggiunto che per bloccare l'espulsione dello straniero è sufficiente provare oralmente la convivenza con la madre italiana. Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione fatta dai giudici di legittimità, l'uomo aveva impugnato il decreto espulsione del Prefetto di Roma davanti al giudice di Pace, il quale aveva a sua volta rigettato le richieste dell'uomo in quanto non aveva richiesto entro i termini il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni. Dopo l'ulteriore ricorso in cassazione, gli Ermellini della prima sezione civile, hanno accolto il ricorso dell'uomo contro la questura di Roma spiegando in due pagine di motivazione che “il provvedimento impugnato esclude la convivenza del ricorrente con la madre ma non contiene alcuna valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente. Il giudice di merito, infatti, “esaminati gli atti e i documenti depositati”, si è limitato ad affermare che era mancata la prova dell'effettiva convivenza, attribuendo rilievo alla circostanza che il ricorrente di recente aveva precedenti penali ed era stato detenuto, anche di recente, pur essendo irrilevante a fronte dell'ipotesi concreta di espulsione (art. 13, comma 2, lett. b). Peraltro, la convivenza dello straniero con parenti entro il quarto grado (oggi secondo) o con il coniuge di nazionalità italiana, (in presenza della quale l'art. 19, comma secondo, lettera c), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non consente l'espulsione amministrativa) è soggetta al regime probatorio ordinario sicché lo straniero – hanno sottolineato i giudici - può fornire la dimostrazione anche con prova orale (Sez. 1, sentenza n. 7476 del 20/04/2004; Sez. 1, sentenza n. 2621 del 04/02/2010)”. |
|