|
Data: 27/05/2003 - Autore: Marina Demaria
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 20966/2003) ha stabilito che le pasticche che vengono distribuite in discoteca non possono presumersi sostanze stupefacenti in assenza di un riscontro accurato e di una minuziosa indagine sulla loro composizione. In particolare i Giudici di Piazza Cavour, nel precisare che per la sussistenza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti non รจ sufficiente l'accertamento dell'effetto "euforizzante" della pasticca, hanno affermato che "il giudice, in assenza di una perizia sulla sostanza, deve fornire una adeguata motivazione delle ragioni che lo inducono a ritenere che la sostanza stessa sia stupefacente indicando con precisione gli elementi probatori utilizzati quali ad esempio ammissioni di coimputati, accertamenti di polizia o altri elementi di univoco significato".
|
|