Data: 09/01/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 45667/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che lo straniero, senza dimora fissa dovr� scontare la pena in patria. I Giudici della sesta sezione penale hanno spiegato che per evitare che il reo venga consegnato alle autorit� del suo paese, attraverso il mandato di arresto europeo, lo stesso deve dimostrare un �radicamento non estemporaneo� con il nostro paese. Secondo la ricostruzione della vicenda, l'uomo aveva proposto ricorso in cassazione eccependo il mancato diniego della richiesta di consegna (ex art. 18 lettera r) legge 69/2005) stante il suo provato radicamento, quale cittadino comunitario sul territorio italiano. La Corte ha per� rigettato il ricorso dell'uomo spiegando che �la nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione dei regimi di consegna previsti dalla Legge n. 69 del 2005 presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalit� della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuit� e stabilit� della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Itali della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici � possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Itali per un periodo ininterrotto di cinque anni�. Dopo aver spiegato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda la Corte, ha poi aggiunto che �contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, non ha dimostrato l'esistenza di un �radicamento� reale e non estemporaneo nello Stato italiano, nel senso sopra precisato. Risulta, infatti, come ha correttamente sottolineato la Corte di Appello, che il predetto � privo di lavoro e, bench� residente a Peschiera del Garda (�), � di fatto senza fissa dimora; in buona sostanza ha lavorato in Italia solo pochi mesi, per l'esattezza nove, da maggio 2008 a febbraio 2009, e ha sul territorio nazionale una residenza solo formale, acquista in epoca molto recente (�) In definitiva, le risultanze acquisite non possono ritenersi indici rivelatori della sentenza di legami con lo stato italiano di intensit� tale da consentire di constatare che il ricorrente ricada nella fattispecie prevista dall'art. 18, comma 1, lettera r) Legge n. 69 del 2005�.
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