Data: 26/01/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Se il numero di telefono dello studio dell'avvocato sparisce sia dall'elenco, il penalista va risarcito dal gestore telefonico che non adempie agli obbligo contrattuali escludendo il numero della sua utenza dall'elenco telefonico e dunque dal servizio elenco abbonati. La decisione della terza sezione civile della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 1418 depositata il 21 gennaio 2011, stabilisce infatti che in casi di questo tipo il gestore telefonico pone in essere un danno per il professionista che deve quindi essere risarcito per il lucro cessante e danno emergente alla sua immagine. Secondo quanto emerge leggendo la sentenza della Corte, nell'elenco figurava solo il numero di fax e i testimoni del processo avevano confermato che, a causa del disservizio, alcuni di loro si erano rivolti ad altri professionisti del diritto penale per far fronte agli affari urgenti. Secondo gli Ermellini il fatto che l'avvocato fosse un penalista aggrava l'accaduto, in quanto, la reperibilità dell'avvocato è caratteristica di efficienza e di affidabilità dell'avvocato. Inoltre la Corte ha aggiunto che va risarcito anche il danno all'immagine del penalista perché l'avere una sola linea può essere un elemento indicativo di una “modesta” realtà lavorativa determinando un giudizio negativo presso la clientela. Nella parte motiva della sentenza, si legge che “nell'ambito del contratto di somministrazione fra il gestore telefonico e l'utente privato titolare di uno studio professionale risulta inadempiente il fornitore che, contrariamente agli accordi intercorsi con il cliente, esclude il numero della relativa utenza dall'elenco telefonico e dunque dal servizio elenco abbonati: l'esistenza del nesso di causalità fra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dal professionista, affermata in base alla dichiarazione dei testi, configura in capo al gestore l'obbligo di risarcire al cliente il danno patrimoniale da perdita degli affari e il danno all'immagine”.
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