Data: 02/02/2011 16:00:00 - Autore: L.S.
L'INPS, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, fornisce chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183/2010. L'Istituto ricorda che l'art. 25 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalit� relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle gi� previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli. L'inosservanza dell'obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalit� di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, cos� come previsto nella circolare n. 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica. L'INPS precisa inoltre che l'art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennit� di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2, D.L. n. 663/1979, rimanendo sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilit� di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacit� lavorativa.
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