Data: 11/02/2011 10:10:00 - Autore: L.S.
"Un comportamento, per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non pu� dar luogo ad un giudizio di 'particolare gravit�'." E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3042 dell'8 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte vede protagonista una lavoratrice licenziata per rientro non autorizzato in periodo di congedo, pronunzia di espressioni offensive nei confronti di un superiore e ricostruzione non veritiera dei fatti in sede di audizione e di deduzioni scritte. Nei primi due gradi di giudizio il Giudice del Lavoro prima, e la Corte d'Appello poi, riconoscevano l'illegittimit� del licenziamento irrogato alla lavoratrice disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, sulla base della non sussistenza della "particolare gravit�" degli addebiti atteso che per l'episodicit� dei comportamenti non poteva riscontrarsi tale connotazione. I Giudici di legittimit� hanno confermato le precedenti pronunce precisando come la valutazione di merito, in quanto motivata e congruamente articolata, non � censurabile in sede di legittimit�.
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