Data: 12/02/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
� in vigore da 1 gennaio 2011 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicit� legale. Lo fa sapere in una nota Palazzo Chigi che precisa che gli atti amministrativi come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale saranno obbligatoriamente pubblicati sui siti istituzionali in virt� dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 69/2009. La disposizione mira ad evitare gli sprechi che derivano dal mantenimento degli atti amministrativi in forma cartacea. Pertanto dal primo gennaio 2011, i documenti in forma cartacea non avranno pi� valore legale: infatti dall'obbligo di rendere conoscibile e pubblico un atto inserendolo nella bacheca di un luogo pubblico si passa ad una bacheca �virtuale� con la pubblicazione sul relativo sito web istituzionale di tutti gli atti amministrativi. Come precisa la nota, anche le pubblicazioni di matrimonio non dovranno comparire on-line con la sanzione della non celebrazione del matrimonio in caso di violazione di tale obbligo. Nel caso in cui il matrimonio si celebri lo stesso, questo non sar� nullo n� annullabile ma potr� essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile. Viene inoltre sottolineato che, per quanto riguarda le comunicazioni relative alle procedure ad evidenza pubblica e i bilanci i passaggio obbligatorio al web � previsto per il 2013 anche le la pubblicazione cartacea tradizionale sui giornali sar� gi� accompagnata da quella on-line. Per ulteriori informazioni, www.governo.it
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