Data: 20/02/2011 10:30:00 - Autore: L.S.
La fruibilità di permessi retribuiti per motivi di studio da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esclude che i medesimi permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia un'obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine; né l'esclusione del beneficio potrebbe giustificarsi, in ragione della mera apposizione del termine di durata contrattuale per l'assenza di uno specifico interesse della pubblica amministrazione alla elevazione culturale dei dipendenti, giacché la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo e tutelati dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori studenti. Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3871 del 17 febbraio 2011, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione dei Giudici di merito in relazione al riconoscimento del diritto di un dipendente a tempo determinato a fruire di permessi retribuiti per motivi di studio. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi avevano accolto la domanda del dipendente del Ministero della Giustizia, rilevando che la disposizione contrattuale – che testualmente prevedeva i permessi studio per i lavoratori a tempo indeterminato – "non poteva essere interpretata nel senso di escudere i lavoratori assunti a tempo determinato perché la clausola, così intesa, sarebbe stata in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva CE n. 70 del 1999 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001". Gli Ermellini, ritenendo la sentenza della Corte d'Appello conforme al principio di diritto prima riportato, hanno quindi rigettato il ricorso del Ministero e riconosciuto illegittima l'esclusione del dipendente dalla graduatoria per le "150 ore".
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