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Data: 19/02/2011 11:19:00 - Autore: N.R.
La Cassazione die basta all'autovelox 'selvaggio'. Secondo gli Ermellini ci sono casi in cui è il giudice a poter intervenire e non il prefetto per dichiarare l'illegittimita' dell'uso dell'apparecchiatura e decretare
l'annullamento della multa.
Il monito arriva dalla seconda sezione civile della corte (sentenza n.3701/2011) che nella parte motiva ricorda come l'art. 4 del decreto legge 121 del 2002 'non conferisce al prefetto il potere di inserire nello specifico elenco
una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti
dall'art. 2 del codice della strada: di conseguenza, laddove il prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma
del Cds, il giudice ordinario puo' disapplicare l'atto o il
provvedimento amministrativo'.
Nel caso di specie la Corte ha accolto il
ricorso di un'automobilista che aveva ricevuto una multa per aver superato i limiti di velocità. L'autovelox si trovava in una posizione fissa su un viale si era visto multare da un
autovelox collocato in posizione fissa in viale Oberdan all'interno del perimetro urbano
del comune di Treviso.
Secondo l'automobilista la multa doveva essere annullata perchè il prefetto non avrebbe avuto i poteri di inserire quella strada nell'elenco previsto dall'art. 4 della legge del 2002. Secondo l'automobilista non si tratta di discrezionalità amministrativa ma di "mera applicazione delle norme di legge che
disciplinano le modalita' con le quali e' possibile da parte del
prefetto procedere all'individuazione delle strade come 'strade di
scorrimento' in presenza dei requisiti strutturali previsti dalla
normativa".
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