|
Data: 20/02/2011 10:00:00 - Autore: Notiziario
A seguito dell'ampia risonanza che ha avuto la recente sentenza della Corte di Cassazione relativa alle adozioni ai single il Palazzaccio ha precisato in una nota che "Nessun invito, sollecitazione o
pretesa, nei confronti del legislatore, puo' desumersi dall'avere la
Corte semplicemente affermato che, in assenza di un'apposita legge,
non e' possibile al giudice accogliere una richiesta di adozione da
parte di una persona singola".
Nella nota si legge che "la Corte ha semplicemente svolto il
proprio compito di interpretare la legge in materia di adozioni dei
minori, ratificata con Legge 357 del 1967 in materia di adozioni dei
minori, evidenziando che la norma in questione non e' autoapplicativa
nel senso che non conferisce immediatamente ai giudici italiani il
potere di concedere l'adozione di minori a persone singole al di fuori
dei limiti entro i quali tale potere e' attribuito dalla legge
nazionale".
I supremi Giudici chiariscono infine che "non e' stata tratta la
conclusione che la norma attribuisce al legislatore nazionale la
facolta' e non l'obbligo di prevedere la possibilita' di adozione per
persone singole, cosicche' perche' tale adozione possa avere luogo in
Italia e' necessaria l'interposione di una legge interna che determini
i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte della
persona singola".
|
-->
|