Data: 23/02/2011 10:14:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
RISERVE DI LEGGE NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO Introduzione Le procedure di assunzione del personale scolastico che fruisce delle riserve di legge, costituiscono un seg-mento molto delicato nel contesto delle generali operazioni di reclutamento. Le problematiche che si riconnet-tono a tali assunzioni sono sovente foriere di polemiche e di contenzioso. Nel corso degli anni sono, infatti, in-tervenute diverse pronunce della Suprema Corte Costituzionale e dei giudici amministrativi chiamati a decide-re sull'applicazione delle riserve a favore del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e, in parti-colare, del personale docente ed Ata. Il particolare e peculiare regime giuridico del personale supplente ha spesso creato dubbi di interpretazione e di applicazione delle norme di riferimento in materia di assunzioni con priorità delle categorie c.d. “protette” con riferimento sia alla particolare composizione e vigenza delle varie graduatorie di reclutamento, sia in ra-gione della sussistenza dello stato di disoccupazione, requisito indispensabile per l'applicazione delle stesse. Abbiamo conformato questo lavoro all'intento di proporre all'attenzione dei lettori il quadro normativo di rife-rimento, che è di valenza generale applicabile ai datori di lavoro sia pubblici che privati, costituito dalla legge 12.03.1999, n. 68 (nel seguito citata come legge) e dal regolamento esecutivo di cui al d.P.R. 10.10.2000, n. 333 (nel seguito citato come regolamento), unitamente alle circolari ed ai chiarimenti di rango ministeriale interve-nuti nel frattempo, soffermandoci, in maniera particolare, sulle problematiche connesse all'applicazione delle riserve nelle assunzioni del personale scolastico. Categorie dei soggetti aventi titolo alle riserve nelle assunzioni (art.1 comma 1) Le categorie protette previste dall'art. 1 dalla legge 68/1999 (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “N”) sono: a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accer-tata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL; b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni; d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascrit-te dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni. Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superio-re ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Le riserve si applicano nelle seguenti misure: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Riserve di cui all'art. 18 c. 2 categorie orfani ed equiparati L'art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “M”): 1) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; 2) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; 3) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81. Per queste categorie la legge ha previsto una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Esistono , poi, ulteriori riserve di posti a favore delle seguenti categorie: a) centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni; b) massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403; c) terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11.1.1994, n. 29; d) insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20.5.1982, n. 270. Le categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla legge, di un'autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale; e) sordomuti per la cui ‘assunzione obbligatoria restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio prima dell'entrata in vigore della legge 68/99 sono stati mantenuti in servizio anche in esubero rispetto al numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla legge 68/99 e sono stati computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. Rapporto di lavoro dei disabili assunti a termini di legge L'art. 10 della legge stabilisce che nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative va-riazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle man-sioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adat-tamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda”. Con l'interpello rivolto all'Inaf n. 74/2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito che le disposizioni innanzi citate trovano applicazione anche a quei lavoratori che, assunti per mansio-ni di centralinista ipovedenti ai sensi della normativa speciale, fatta salva dall'art. 1, comma 3, della L. n. 68/1999, siano stati successivamente dichiarati non idonei in modo permanente allo svolgimento di quelle man-sioni. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i di-pendenti i lavoratori occupati ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'arti-colo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il di-sabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. Lavoratori riconosciuti inabili dopo l'assunzione L'art. 4 comma 4 della legge 68/99 stabilisce che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia vanno computati nell'aliquota complessiva dei disabili ad eccezione dei seguenti casi: - se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento; - se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdi-zionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Con la circolare n. 2 del 22.1.2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le dispo-sizioni innanzi citate riguardano esclusivamente i datori di lavoro privati essendo le stesse inapplicabili per le amministrazioni pubbliche. Procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità civile Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto, a seconda dei casi, il ricono-scimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità civile o sordomutismo. L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggio-renne.L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due me-dici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappre-sentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive ca-tegorie.Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo. La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), all'INPS territorialmente competente. La presenta-zione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi. Il proprio medico curante deve rilasciare il certificato introduttivo. Utilizzando i modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Il medico deve indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire que-sta operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva cer-tificazione. Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due docu-menti. Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo a-ver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, pa-tronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni. Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno vi-sualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164). Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando. Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero. Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda. Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell'INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN). Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione dell'Azienda USL. Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali: - per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della do-manda; - in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni. Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. Una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla email eventualmen-te comunicata. Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visi-ta), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stam-pa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita. Nel caso in cui la persona sia intrasportabile è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. l certificato medico di ri-chiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. È poi il Presidente della Commissione dell'Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita do-miciliare. In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata). La visita av-viene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell'articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell'INPS. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi as-sistere – a sue spese da un medico propria fiducia. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visi-te di revisione. Sono abilitati all'accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati. Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall'Azienda USL. In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante. Il verbale definitivo viene inviato al Cittadi-no dall'INPS. Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. - Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilita-zione, coordinate bancarie). Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civi-le, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato. Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto. I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall'INPS. I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'inte-ressato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario. Obbligo iscrizione al collocamento dei disabili I soggetti aventi titolo a beneficiare delle riserve nelle assunzioni devono essere iscritti nell'apposito elenco dei disoccupati gestito dai centri provinciali per l'impiego. Tale Ufficio annota in un'apposita scheda le capaci-tà lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di la-voro. In riferimento all'art. 1 del DPR 333/2000 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbli-gatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999 che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi del collocamento speciale i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: ""Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in pos-sesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, non-ché per i soggetti di cui alla citata legge n.407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia sta-to cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle nor-me in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23.12.1978, n.915. Agli effetti della iscrizione negli e-lenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari. Riserve nelle assunzioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Una categoria a parte è costituita dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, in base alla legge n. 407/98 e all'art. 2, comma 2, della legge n. 288/1999, espressamente richiamati dall'art. 1, comma 2, del regolamento, nonché anche dalla circolare del Miur 7.11.2000, n. 248, con i chiarimenti forniti con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 14.11.2003, n. 2. La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stata oggetto di modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi. In particolare, per quanto attiene il beneficio consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, già l'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, aveva previsto l'assunzione obbligatoria, e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche. Tale assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private». L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la precedente legge, ampliando il novero dei beneficiari, mediante l'inclusione dei genitori, ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata. Successivamente, la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette recata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha esplicitamente abrogato sia l'art. 12 della legge n. 466/1980, che l'art. 14 della legge n. 302/1990. Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abro-gato la normativa che era già intervenuta con la legge 23 novembre 1998, n. 407, il che è confermato dalla circostanza che quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto 1999, n. 288. Si tenga presente, poi, che in base all'art. 3, c.123, della legge 244/2007 le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Inoltre la legge 24.12.2003 n. 369 ha consentito di estendere i benefici già previsti dalle Leggi 302/90 e 407/98 anche agli eventi di servizio occorsi alle Forze di Polizia fuori del territorio nazionale, dopo l'attentato a Nassirja (Iraq). A tali categorie competono due tipi di riserva di posti (due distinti regimi giuridici) nelle assunzioni nelle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del 165, per profili professionali individuati nel comparto Ministeri, ma che ovvia-mente valgono anche per i profili corrispondenti degli altri comparti della P.A. (compreso il comparto scuola): 1) profili fino al quinto livello per i quali vi è il massimo della riserva, ossia collocamento obbligatorio con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta e per i quali la P.A. può provvedere alle assunzioni o per chiamata diretta in base alle domande pervenute, o, in via subordinata (ove non ci siano domande) trami-te liste del collocamento; 2) profili dal 6° all'8° livello retributivo (ora posizioni economiche B3, C1 e C2): qui la riserva non può su-perare la quota del 10% di vacanze in organico. Tali principi valgono anche per il personale docente e ATA, compresi gli incarichi di presidenza. Importante è stabilire il campo di applicazione della riserva, sia per quanto riguarda il tempo cui si riferi-scono i fatti, sia per quanto riguarda i soggetti. Relativamente al tempo, l'art. 5 legge n. 407/1998 applicava la norma ai fatti verificatisi a decorrere al 01.01.1969, data poi anticipata al 01.01.1967 con l'articolo 82, commi 5 e 6, legge 23.12.2000, n. 338. I soggetti beneficiari della riserva (anche non disoccupati) sono: 1) i diretti interessati che hanno subito invalidità permanenti per effetto di ferite o lesioni riportate e che sia-no estranei ai fatti che le hanno causate, fatti as¬cri¬vibili a terrorismo, o a fatti delitti di tipo mafioso, o ad atti di prevenzione o repressione di delitti in genere o per l'assistenza richiesta per i fatti in parola ad ufficiali, agenti di polizia giudiziaria, autorità, ufficiali o agenti di pubblica sicurezza 2) i coniugi o i figli dei soggetti deceduti o permanente invalidi di cui al punto 1); b) in alternativa ai coniugi e figli, i fratelli conviventi e a carico; c) per l'estensione di cui all'art. 34, comma 1, legge 16.01.2003, n. 3, an-che i coniugi, figli superstiti, genitori, fratelli conviventi e a carico del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto o permanente inabile al servizio per ferite o lesioni dovute a fatti delittuosi commessi da terzi. Particolari procedure poi sono previste per la P.A. in merito alla programmazione del fabbisogno di perso-nale e quindi della consistenza numerica della riserva; della determinazione delle prove di idoneità (che non comportano comunque valutazioni comparative, ossia graduatorie, ma solo elenchi di idonei); dell'ordine di convocazione; di adeguati sistemi di pubblicità per i posti disponibili per chiamata diretta e per ogni altra pro-cedura di assunzione. Nella circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 del 14.11.2003, viene precisato che i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come già detto in precedenza, hanno diritto al collo-camento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta. Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa per il colloca-mento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2). Con l'interpello n 6/2008 e la circolare n. 2 del 22.1.2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla computabilità dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l'assunzione dei di-sabili, ha precisato che con l'abrogazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l'%.Peraltro, l'utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, cate-gorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%. Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare coerente con lo spirito della norma-tiva a tutela del diritto al lavoro dei disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento differenziale di maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2. In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle due macrocategorie riceva tu-tela attraverso un proprio canale di assunzione caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna com-mistione o meglio concorrenzialità tra le due categorie. Ad eliminare i dubbi interpretativi intervenuti con le varie disposizioni di riserve dei posti a favore delle vittime e relativi familiari di atti di criminalità, terrorismo, dovere e lavoro, è intervenuta la legge n. 25 dell'11.3.2011 (in G.U. n. 69 del 25.3.2011), che fornisce un'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così disponendo: “ Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della lege 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in o-gni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposi-zioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili” Con tale disposizione viene di fatto annullato quanto prevedeva l'art 3 comma 123 della legge n.244 /07 che prevedeva che alle assunzioni obbligatorie delle vittime e relativi superstiti non si applicava la quota di ri-serva prevista dall'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, fissata per le aziende private ed amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti all'1% , bensì , stando al tenore letterale della richiamata disposizione , quella del 7% stabilita per le categorie del invalidi in caso di datori di lavoro con un organico di personale superiore a 50 unità. Di fatto con l'interpretazione autentica della citata legge si chiarisce che il 7% dei posti di lavoro sono riservati soltanto ai lavoratori portatori di disabilità dei datori di lavoro pubblici e privati , limitando lo sbocco lavorativo per i familiari superstiti delle vittime della criminalità,del terrorismo , del dovere e del lavoro decedute o divenute grandi invalidi alla sola percentuale dell'1% prevista dall'art.18 del-la legge n.68/99. Rimane ovviamente ferma l'applicazione della percentuale riservata ai portatori di handicap dall'art.3 della legge n.68/99 (7%) anche alle vittime del terrorismo ,criminalità , dovere e lavoro rimasti permanentemente invalidi . Inoltre ,sempre in base all'interpretazione letterale dell'a legge n.25/2011 , rispet-to alle pubbliche amminitrazioni, le assunzioni relative ai profili professionali dal sesto all'ottavo livello retri-butivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,C1 e C2 , riguardanti i soggetti di cui all'art. 1, com-ma 2, della legge n. 407/1998, appartenenti al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, non posso-no superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze in organico. Applicazione delle riserve nelle assunzioni del personale scolastico Le procedure applicative della legge trova una rispondenza applicativa nella circolare del Miur n. 248/2000 ed in alcune successive determinazioni ministeriali emanate a seguito dell'evolvere di situazioni di contenzioso in riferimento a specifiche situazioni che passeremo ad esaminare. Status di disoccupazione Il diritto alla riserva dei posti prescinde, come invece era in passato, dalla sussistenza dello stato di disoc-cupazione all'atto dell'assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). È sufficiente che lo stato di disoccupazione (e la conseguente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai cen-tri per l'impiego provinciali), esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli. Nel caso dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti è sufficiente che l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati sia avvenuta all'atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria. Questa disposizione è stata fonte di notevole contenzioso perché trova difficile applicazione nella categoria del personale scolastico che, in genere, stipula contratti di lavoro di durata variabile e per quelli, in particolare, hanno durata per un intero anno scolastico o sino al 30 giugno. Può infatti capitare che nel periodo in cui vige la presentazione della domanda di iscrizione in graduatoria l'interessato sia occupato su una supplenza e, per-tanto, non possa essere considerato in stato di disoccupazione. Ovvero può capitare che il soggetto si iscriva al collocamento dei disabili disoccupati in un periodo antecedente a quello di iscrizione in graduatoria e, pur mantenendo lo status di inoccupazione per limiti di reddito o di du-rata del contratto di lavoro, non gli venga attribuita la riserva in quanto occupato e non in possesso di una cer-tificazione di disoccupazione risalente al periodo di presentazione delle domande. A tal proposito si richiamano le disposizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione. L'art. 2 del D.L.vo 181/2000 così come novellato dal D.L.vo 297/2002 stabilisce quanto segue: - lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio com-petente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavo-rativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; - le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti; - i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competen-za, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito terri-toriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di di-soccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il DPR 445/2000 . La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, al-l'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. Il Consiglio di Stato con sentenza nr. 525 del 5.2.2010, ha ribadito il principio secondo il quale, la c.d. “quota di riserva” in favore dei disabili, debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizione però che il medesimo sia in pos-sesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso. Il CdS chiarisce che, a seguito del nuovo comma 2 dell'art. 16, l. 68/1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, anche se non versino in stato di disoccupa-zione”) si è “andato formando un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intervento riformatore in parola avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privile-giate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell'approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l'assunzione”. Ciò nonostante, continuano i giudici, si ritiene, che la vicenda possa essere risolta prestando puntuale adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui l'art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999, “non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all'art. 8, l. n. 68/1999 (elenchi e graduatorie) possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di ca-rattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l'assunzione del disabile non più di-soccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008, n. 1910). Si è osservato al riguardo che “tale interpretazione appaia l'unica possibile in base al fatto che, la citata legge, nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che conse-gue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota dei posti a concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 luglio 2007, n. 4181 Perdita dello stato di disoccupazione Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assi-curare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo deter-minato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. Su tale argomento si inserisce anche un interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche so-ciali n.12/2009. In particolare l'interpellante (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro) ave-va chiesto di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una “congrua offerta di lavoro” ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l'attività lavorativa in questione non consentirebbe di percepire un “reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”. Al riguardo, acquisito il parere delle Direzioni generali della Tutela delle Condizioni di Lavoro, degli Ammor-tizzatori sociali e Incentivi all'Occupazione e del Mercato del lavoro, il Ministero adito ha evidenziato come il Legislatore ha inteso declinare esplicitamente, all'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, le fattispecie che determinano la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione e, pertanto, per i soggetti che già lavorano l'unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale “non su-periore al reddito minimo personale escluso da imposizione”, (alla data dell'interpello fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti). Questa, come le altre ipotesi disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, non possono dunque ritenersi estensibili in via analogica, cosicché il caso prospettato da codesto Consiglio non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi di rifiuto di una “congrua offerta di lavoro” prevista in-vece alla lett. c) per i soggetti in cerca di occupazione. Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di “lavoro congruo”, rispetto alla quale, peraltro, il D.L. n. 185/2008 rinvia all'art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004), non rileva nel caso in esame. Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque rientrare nella lett. a) dell'art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato. Calcolo delle aliquote Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il per-sonale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola materna; docenti di scuola elementare; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali. Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza con la lettera “N” (dalla lettera a) alla lettera d) previste dall'art. 1 della legge, e l'1% deve es-sere riservato alle categorie indicate dalla lettera “M” previste dall'art. 18 c. 2 della legge. A queste aliquote va aggiunta un'ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili. Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruo¬lo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti supe-riore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge). Determinazione del numero dei posti sui quali applicare le riserve nelle assunzioni Le riserve nelle assunzioni con contratti a tempo indeterminato a favore delle categorie innanzi illustrate vengono effettuate sul numero dei posti destinati alle immissioni in ruolo programmate dal Miur per quel deter-minato anno scolastico per ciascuna classe di concorso per la categoria dei docenti, e per ciascun profilo pro-fessionale per il personale non docente. Nell'ipotesi in cui residuino posti per tali riserve, le stesse vanno computate per le assunzioni da disporre dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Vediamo, in sintesi come si formano tali tipologie di disponibilità. dopo tale fase I posti per le immissioni in ruolo sono quelli vacanti e disponibili in organico di diritto i quali sono coperti, in misura del 50%, attraverso le operazioni di trasferimenti e di passaggi di cattedra e di ruolo del personale di ruolo. Il restante 50%, come detto in precedenza, viene accantonato per le nuove immissioni in ruolo da effettuare nel limite stabilito dal MIUR in base alla programmazione fatta dal Governo. Supponiamo, a titolo esemplificativo, che per la classe di concorso A059 (scienze matematiche nella scuola media) prima dell'effettuazione delle operazioni di mobilità vi siano: - A) n. 100 posti vacanti e disponibili in organico di diritto; - B ) n. 10 docenti collocati in pensione - C) n. 30 docenti immessi in ruolo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico in sede provvisoria e che partecipano al movimento dei trasferimenti per ottenere una sede di titolarità; - D) n. 10 docenti in soprannumero totale che, nel corso dei trasferimenti, devono ottenere una nuova se-de di titolarità a domanda o d'ufficio. Dalla somma di A) e B) (110 posti), vanno detratti i posti di cui alla somma delle lettere C) e D) (posti n. 40), dando luogo a n. 70 posti vacanti e disponibili in organico di diritto per quel determinato anno scolastico. Il 50% di questi posti (35) viene destinato alle operazioni della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) ed alla mobilità territoriale (trasferimenti interprovinciali in ingresso), ed il restante 50% (35) viene accantonato per le nuove immissioni in ruolo. Ipotizzando che al termine delle operazioni di mobilità residuino n. 10 posti (per effetto della mancata co-pertura dei posti inizialmente accantonati), risulteranno n. 45 posti ancora vacanti e disponibili. Se, a titolo esemplificativo, il MIUR ha stabilito n. 20 nuove immissioni in ruolo per la classe di concorso A050, risulteranno, infine, n. 25 posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Le riserve di legge da computare a favore del personale supplente si effettuano sui posti residuali dell'organico di diritto e su quelli che compongono l'organico che rimangono disponibili dopo l'espletamento delle operazio-ni di utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale di ruolo per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso. La competenza alla gestione delle procedure di convocazione e di designazione dei supplenti spetta agli USP se esercitata entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico (in tal senso articolo 4 commi 1 e 2 legge 333/2001). Dal successivo 1° agosto, la competenza all'individuazione ed alla nomina dei destinatari delle supplenze an-nuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, è dei dirigenti scolastici di alcune scuole polo indivi-duate nell'ambito della provincia da parte degli USP con il ricorso ad apposita conferenza di servizio. In quest'ultimo caso i dirigenti potranno adempiere alla rilevazione ed all'assegnazione delle disponibilità in base a programmi elaborati in proprio che dovranno in ogni caso essere comunicate al Sistema informativo, ovvero potranno utilizzare un'apposita funzione attivata dal Sistema informativo del Ministero in base alla no-ta tecnica attivata dal gestore informatico, ed all' allegata alla nota ministeriale, che fornisce la scansione del-le operazioni e le modalità per definire il quadro delle disponibilità e le graduatorie ad esaurimento da utiliz-zare per l'individuazione degli aventi titolo, da aggiornare in continuazione in base alle nomine conferite gior-nalmente Modalità di calcolo delle riserve a favore delle varie categorie Come detto in precedenza le immissioni in ruolo si effettuano nel numero stabilito dal Miur per ciascun tipo di posto e classe di concorso. Le stesse vanno ripartite al 50% tra gli aspiranti presenti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e quelli inseriti nelle graduatorie provinciali. Le riserve dei posti a favore degli aspi-ranti iscritti nelle graduatorie concorsuali ed in quelle ad esaurimento vanno disposte sino al 50% dei posti di-sponibili per tali contratti a tempo indeterminato. Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 23112 del 9.9.2008 recepita con propria circolare dal Miur, l'individuazione degli aspiranti aventi diritto alla riserva nelle assunzioni va operata a pre-scindere dalle distinte (3) fasce nelle quali si articola l'intera graduatoria provinciale per ciascun posto e/o classe di concorso. Solo in caso di mancanza di aspiranti nel numero previsto si possono assegnare al merito. Nell'ipotesi in cui le previste riserve di legge non vengano effettuate nella fase di immissioni nei ruoli, è previ-sto che le stesse vengano disposte sui posti destinati alle assunzioni dei supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali. Le riserve a favore delle categorie protette non si applicano ai supplenti inclusi nelle graduatorie d'istituto. Attribuzione della sede di servizio ai riservisti Quanto detto in precedenza si applica per l'individuazione dei soggetti destinati a fruire delle riserve nelle as-sunzioni, ma non nell'assegnazione della sede di servizio. Infatti gli Uffici scolastici territoriali che hanno com-petenza a coprire i posti disponibili per le varie operazioni di inizio dell'anno scolastico, procederanno ad as-segnare le sedi di servizio ai neo-immessi in ruolo, nel rispetto dell'ordine delle relative graduatorie e, solo in subordine, ai candidati riservisti. Sono fatte salve le priorità enunciate dalla legge 104/92 a favore delle categorie aventi titolo a scegliere la se-de più vicino possibile al loro domicilio, ovvero a quello del disabile da assistere. Le riserve nelle assunzioni da disporre attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche nell'ipotesi in cui siano residuati posti al ter-mine di quelle effettuate per le immissioni in ruolo, seguono lo steso criterio di priorità. Quest'ultima procedura prevede che la priorità compete esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consi-stenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le condi-zioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la pro-duzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vi-gente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l'aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di di-sponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia. Napoli 3 luglio 2012 Raffaele Manzoni ............................ email:manzoni.raffaele@gmail.com studio di consulenza scolastica ed assistenza legale: Via R.Falvo n. 20 80127 Napoli tel. 3392749936 Avv. Roberto Scognamiglio tel.- 3385627097 sito Web : http//www.raffaelemanzoni.jimdo.com
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