|
Data: 23/02/2011 11:00:00 - Autore: L.S. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4053 del 18 febbraio 2011, ha ribadito che, pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 (relativo alla semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria), sussiste l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 164 del 1975, di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali i criteri di individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione e le modalitā della rotazione. La Suprema Corte sottolinea come dalla sovrapposizione delle due fonti normative (art. 1 della legge n. 223 del 1991 e art. 2 del D.P.R. 218 del 2000) nasca il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla CIGS. I rapporti tra le due fonti, precisano i giudici di legittimitā, sono stati definiti dalla giurisprudenza nel senso che la disciplina del DPR 218 non abroga la L. 223 e lascia quindi intatti gli oneri di comunicazione fissati dall'articolo 1 della legge citata. Inoltre il DPR n. 218 ha lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della CIGS e non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. 223/1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. In conclusione la Corte afferma che il provvedimento di sospensione dall'attivitā lavorativa č illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi |
|