Data: 08/03/2011 14:38:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 6220 depositata il 18 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di sequestro di persona il comportamento teso a sottrarre un neonato dalla culla anche se il neonato stesso non può esprimere il dissenso. In questo caso, il reato di sottrazione di incapace concorre con quello di sequestro di persona. Nonostante un contrasto giurisprudenziale sul punto, la Corte, in riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa che aveva ritenuto non operante l'art. 605 c.p., sequestro di persona ma l'art. 574 c.p. cioè sottrazione di incapaci (perché il neonato non possiede la libertà di movimento e locomozione che l'art. 605 c.p. intende tutelare), ha spiegato che “non bisogna confondere, infatti la titolarità del diritto alla libertà fisica che, spetta a ciascuna persona, che può, quindi, essere vittima del delitto considerato quando illegittimamente venga privata di tale libertà, dalla capacità, giuridica e pratica, di agire in difesa dei propri diritti. Nessuno avrebbe, infatti, motivo di ritenere che il sequestro di un minore di tre o quattro anni, che non possiede ancora la capacità di agire a tutela dei propri interessi ma ha la capacità di opporsi, piangendo o urlando, ad un rapimento, non rientri nella fattispecie prevista dall'art. 650 c.p. Non si comprende allora per quale ragione giuridica il bambino più piccolo, che non abbia ancora la capacità di reagire ad un atto contro la propria persona, non possa essere vittima del reato in discussione. La verità è che la libertà fisica del minore e, quindi, anche quella del neonato, è garantita dai genitori e/o dalle persone alle quali venga affidata la loro cura e custodia; (…) Nel momento in cui non vi sia il consenso delle persone alle quali sia affidata la custodia del minore che no abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore (…) Insomma è la condotta illegittima di privazione della libertà fisica del minore che integra il delitto di cui all'art. 605 c.p. La Corte ha infine concluso aggiungendo inoltre che le due fattispecie di reato coincidono all'interno della stessa condotta antigiuridica: “il fatto di aver sottratto un minore alle persone esercenti la potestà genitoriale integra il delitto di cui all'art. 574 c.p., ma ciò non esclude affatto che ricorra anche il delitto di sequestro di persona. Ed, infatti, le due norme non sono tra loro alternative, né l'una assorbe l'altra (…) e possono, quindi, concorrere perché i due delitti – sequestro di persona e sottrazione di incapaci – tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi; la libertà fisica per quanto attiene al reato di cui all'art. 604 c.p. ed il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenere il predetto sotto la propria custodia per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 574 c.p., occasionalmente, ha osservato la Corte di legittimità, i due reati possono anche essere coincidente nella stessa condotta antigiuridica (…)”.
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