Data: 09/03/2011 10:30:00 - Autore: Raffaele Manzoni

Part-time personale di ruolo

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Entro la data del 15 marzo di ogni anno solare devono essere presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale di ruolo. La normativa di riferimento è la seguente: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. 446/97, O.M. 55/98, D.Lgs. 61/2000, come modificato dal DL.vo 100/2001, Legge 133/2008. Personale interessato alla presentazione delle domande: a. Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; b. personale A.T.A .delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi; c. personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità, previo parere favorevole dell'amministrazione di servizio.

Instaurazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si instaura a seguito di contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) nel citato termine.
Dichiarazioni da riportare nella domanda:
a) nome, cognome e luogo e data di nascita;
b) ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o il tipo di posto, sede di titolarità;
c) tipologia di part-time;
d) anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera.

Sono previste le precedenze, nell'ordine, a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- soggetti in situazione di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie, da documentare con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;
- persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, da documentare con certificazione rilasciata dall'ASL;
- familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
- esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.
A parità di condizione precede il soggetto con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.

Formazione degli elenchi

L'Amministrazione scolastica accoglie le domande degli interessati con l'unico limite massimo commisurato al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
L'Ufficio Scolastico provinciale procede alla pubblicazione degli elenchi di coloro che sono stati ammessi al regime di lavoro in part time. .
E' possibile apportare variazioni a detti elenchi in seguito all'accoglimento di istanze finalizzate alla correzione di errori materiali ovvero su iniziativa dello stesso Ufficio.
Limiti nella concessione del part time
Non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole primarie e dell'infanzia nelle quali l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale, per quanto detto in precedenza, non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione.
Per i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Allo scopo di consentire la maggiore fruizione possibile dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i dirigenti scolastici provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.
I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di Stato e come componenti, a domanda, a pieno titolo. In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di tale incarico, eventualmente comprensivo dell'ulteriore nomina in qualità di docente aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. Ai docenti interessati vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Trattamento giuridico

Il contratto di lavoro in part time comporta il seguente stato giuridico:
- il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa;
- i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
- ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;
- per la misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianità contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;
- per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Situazioni di incompatibilità

Per gli effetti di quanto stabilito dalla legge 23.121996 n. 662 (comma 56 e comma 56 bis della legge 140/97), il personale con rapporto di lavoro in part time non superiore al 50% dell'orario obbligatorio settimanale può scriversi negli albi professionali ed esercitare attività professionali e cumulare un rapporto di lavoro in part time in una scuola statale (o altra pubblica amministrazione), con un contratto di lavoro con datore privato (anche in full time).
Ovviamente deve essere verificata la compatibilità dello svolgimento degli obblighi e degli orari del servizio nella scuola che non deve essere assolutamente condizionata dallo svolgimento dell'attività privata e deve essere concessa la necessaria autorizzazione.

Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno per la durata di almeno due anni. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta. (art. 11 OM 97). Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda ancorché inoltrata anticipatamente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. (art. 5 OM 55/98).
Tanto premesso non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla stipula il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro in part time. Il rientro a tempo pieno (da presentare entro lo stesso termine del 15 marzo 2011) , dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto.

Mantenimento della sede di titolarità

Il personale beneficiario del part-time ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'istituzione scolastica.
Nell'ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari in part time con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno.

Prof. Raffaele Manzoni
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