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Data: 09/03/2011 10:30:00 - Autore: Raffaele Manzoni
Part-time personale di ruolo[Torna su] Entro la data del 15 marzo di ogni anno solare devono essere presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale di ruolo. La normativa di riferimento è la seguente: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. 446/97, O.M. 55/98, D.Lgs. 61/2000, come modificato dal DL.vo 100/2001, Legge 133/2008. Personale interessato alla presentazione delle domande: a. Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; b. personale A.T.A .delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi; c. personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità, previo parere favorevole dell'amministrazione di servizio.
Instaurazione del rapporto di lavoro[Torna su]
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si instaura a seguito di contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa. Sono previste le precedenze, nell'ordine, a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni: Formazione degli elenchi[Torna su]
L'Amministrazione scolastica accoglie le domande degli interessati con l'unico limite massimo commisurato al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. Trattamento giuridico[Torna su] Il contratto di lavoro in part time comporta il seguente stato giuridico:- il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa; - i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; - ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero; - per la misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianità contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time; - per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Situazioni di incompatibilità[Torna su] Per gli effetti di quanto stabilito dalla legge 23.121996 n. 662 (comma 56 e comma 56 bis della legge 140/97), il personale con rapporto di lavoro in part time non superiore al 50% dell'orario obbligatorio settimanale può scriversi negli albi professionali ed esercitare attività professionali e cumulare un rapporto di lavoro in part time in una scuola statale (o altra pubblica amministrazione), con un contratto di lavoro con datore privato (anche in full time).Ovviamente deve essere verificata la compatibilità dello svolgimento degli obblighi e degli orari del servizio nella scuola che non deve essere assolutamente condizionata dallo svolgimento dell'attività privata e deve essere concessa la necessaria autorizzazione. Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale[Torna su] Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno per la durata di almeno due anni. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta. (art. 11 OM 97). Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda ancorché inoltrata anticipatamente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. (art. 5 OM 55/98).Tanto premesso non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla stipula il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro in part time. Il rientro a tempo pieno (da presentare entro lo stesso termine del 15 marzo 2011) , dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto. Mantenimento della sede di titolarità[Torna su] Il personale beneficiario del part-time ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'istituzione scolastica. Nell'ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari in part time con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno. Prof. Raffaele Manzoni Studio di consulenza ed assistenza scolastica Via Roberto Falvo n. 20 80126 Napoli - Telefono 0815576233 - 5702736 - 3392749936 E-mail: raffaele.manzoni@libero.it Sito internet: https://sites.google.com/site/consulenzapersonalescolastico/ |
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