Data: 13/03/2011 10:30:00 - Autore: L.S.
Il ministero del Lavoro, in risposta all'istanza di interpello (n. 11 dell'8 marzo 2011) proposta dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dei benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità ex artt. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991. Premesso che il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, mentre il beneficio contributivo di cui all'articolo 25, comma 9, L. n. 223/91 viene riconosciuto per le assunzioni di personale in mobilità e consiste nella riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato, l'istante chiede di conoscere il parere del Dicastero in ordine alla cumulabilità di detti benefici, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi. In particolare l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiede se l'interpretazione dell'INPS (mess. 199/2000) che propende per la non cumulabilità, possa essere superata nell'ipotesi in cui il primo contratto a termine sia stato "di breve durata" e quindi il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia stato ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi. Il Ministero, condividendo l'interpretazione dell'INPS in merito alla alternatività dei benefici contributivi riguardanti la mobilità, evidenzia la difficoltà - anche in assenza di qualsiasi riferimento normativo - di individuare un contratto a termine "di breve durata" che possa consentire il cumulo dei benefici sopra descritti. In conclusione non può che rimettersi all'imprenditore la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all'art. 25 o di cui all'art. 8 citati, con eventuale impossibilità, in quest'ultimo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova "assunzione" del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato.
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