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Data: 17/03/2011 10:00:00 - Autore: Paolo Storani PLAGIO deriva dal sostantivo greco 'plagion', 'raggiro', mentre l'aggettivo 'plagios' significa 'obliquo' ma anche 'scaltro'. Nell'antica Roma 'plagiarius' era chi commetteva il reato di appropriazione dello schiavo altrui per trarne profitto o addirittura indicava chi rapiva una persona libera e la vendeva in schiavitù. Ora, in data 29 gen '11 la Quarta Sezione in sede giurisdizionale del Consiglio di Stato ha emesso un'istruttiva pronuncia (contrassegnata con il n°404 ed allestita dal Relatore Dott. Fulvio ROCCO) con cui respinge l'appello cautelare interposto dal Ministero della Giustizia "posto che, se è vero che, ai fini della congruità della motivazione dell'adozione del provvedimento sanzionatorio dell'esclusione dalla sessione di esami" prosegue il consesso di Palazzo Spada "la commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell'avvenuta copiatura tra temi con l'indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l'elaborato, nondimeno deve comunque enunciare la propria CERTEZZA circa la COPIATURA dell'elaborato e l'indicazione della supposta PARTE COPIATA (cfr. sul punto la decisione n°15 datata 9 gen 1991 resa da questa stessa Sezione): obbligo, nella specie, DISATTESO"; talché, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR LECCE (adìto da una candidata esclusa dagli orali all'esame di avvocato) di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante. Per dovere di completezza la risalente pronuncia menzionata quale precedente risulta così massimata: "Nell'ipotesi di annullamento di prova scritta in un pubblico concorso per copiatura dell'elaborato da un manuale di studio, accertata dalla commissione esaminatrice, ai fini della congruità della motivazione dell'adozione del provvedimento sanzionatorio la commissione stessa non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento con l'indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto di copiatura e l'elaborato, ma solo ad enunciare la CERTEZZA degli esaminatori circa la copiatura dell'elaborato e l'indicazione della (supposta) parte; nè il giudice della legittimità può apprezzare discrezionalmente la sufficienza di fatto come prova della copiatura". Nel diritto penale moderno all'Art. 603 del Codice Penale vigente era contemplato il delitto di PLAGIO, che colpiva chi sottoponeva una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione; micidiale la sanzione: da cinque a quindici anni di reclusione. Con la fondamentale sentenza n°96 del 1991 la Consulta lo spazzò via per palese confliggenza con il principio di tassatività, che implica la verificabilità empirica del fatto disciplinato dalla norma penale. Commenti e considerazioni possono essere formulati utilizzando il form qui in calce. |
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