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Data: 16/03/2011 10:30:00 - Autore: Paolo Storani CRUX, 'croce', è di provenienza cartaginese e, quindi, discende dal fenicio dal momento che la crocifissione viene introdotta a Roma soltanto durante le guerre puniche. Ma forse non pensavano a Cartagine ma alla situazione creatasi a Camerino i Giudici delle Sezioni Unite di Piazza Cavour che, con la sentenza n°5924 del 14 mar '11, hanno disposto la RIMOZIONE dall'ordine giudiziario del Giudice Dott. Luigi TOSTI. E' il caso dell'ormai notissimo Magistrato del Tribunale di Camerino anti-crocifisso; si tratta di un giudice togato e non di un 'giudice di pace' come, praticamente all'unisono, hanno proclamato le agenzie informative traendo in inganno anche commentatori autorevoli come Chiara SARACENO che, su "Repubblica" del 15 mar '11 nell'incisivo articolo (acuto il passo in cui fa riferimento ai medici e farmacisti obiettori che, in nome delle loro opzioni di valore, si rifiutano di prescrivere e di vendere la pillola del giorno dopo) intitolato "Crocifisso, un paese a laicità limitata", incappa nell'ulteriore jella di riportare lo svarione nell'incipit di prima pagina. Il Procuratore Generale di Piazza Cavour ha visto così recepita la sua richiesta di destituzione. La Corte di Cassazione rileva che «è vero che sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione)». «Tale scelta legislativa, però, presuppone - opinano gli Ermellini - che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili». Ricordiamo che Studio Cataldi affrontò la questione nella news del 9 feb '11: «Io sono stato assunto in un Tribunale laico -aveva proclamato il Dott. Tosti prima del verdetto- e non in un Tribunale ecclesiastico. Nessuno mi può imporre di celebrare udienze dove c'è il crocifisso. Se la Cassazione confermerà la mia rimozione ricorrerò a Strasburgo». Va anche precisato che il Dott. Tosti era già stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dal '06, mentre i fatti si riferiscono all'estate dell'anno precedente. Ad ogni buon conto, in sede penale il Dott. Tosti è stato alfine ASSOLTO in via definitiva dall'accusa di omissione di atti d'ufficio: la Cassazione Penale, nel feb '09, annullò senza rinvio, con la formula "perchè il fatto non sussiste", la condanna inflittagli a sette mesi di reclusione ed a un anno di interdizione dai pubblici uffici che la Corte d'Appello de L'Aquila, competente per i giudizi che coinvolgono magistrati del Distretto delle Marche, aveva inflitto al giudice camerte. Per gli Ermellini di Piazza Cavour la condotta di Tosti (sostituito da altri giudici) non aveva impedito lo svolgimento delle udienze. Come evidenziò con la news dell'11 lug '09 Studio Cataldi, i Giudici penali, pur ritenendo che la battaglia del giudice Tosti è stata portata avanti con TONI ESASPERATI e con espressioni talvolta paradossali che ne rivelano una chiara strumentalità, danno ragione al Magistrato che ha intrapreso questa battaglia affermando che la sua tesi "ha una sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema". La Suprema Corte di Cassazione Penale, in particolare, evidenziava che la circolare del ministero della giustizia del 1926 è un atto che "appare privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa" e soprattutto "non più in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione". Gli Ermellini spiegano che "occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la liberta' di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di diversa fede che rifiuta di avere una fede". In conclusione, una contraddizione latente all'interno dei sontuosi ambienti di Piazza Cavour: v'è una Corte, quella penale, che assolve nel processo n°28482/'09 (Presidente il Dott. Giorgio LATTANZI ed Estensore il Dott. Nicola MILO) ed una Corte in composizione estesa che destituisce dalla Magistratura. Va registrata la vittoria della tesi della Santa Sede imperniata sulla tradizione che tutti riconoscono nel suo alto valore spirituale e come simbolo di "un'identità aperta al dialogo con ogni uomo di buona volontà, di sostegno a favore dei bisognosi e dei sofferenti, senza distinzione di fede, etnia o nazionalità"; talché, la Chiesa propone di dialogare con le altre culture senza, però, perdere la propria identità. E le Sezioni Unite le hanno dato ragione, mentre è in procinto di pronunciarsi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso sollevato dalla cittadina italiana di ascendenze finniche Soile LAUTSI, che contestava la presenza in Italia del crocifisso nelle aule scolastiche. Una questione e mille problemi che vi ruotano attorno, tutti degni di una considerazione riflessiva e non aprioristica. |
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