Data: 26/03/2011 10:00:00 - Autore: L.S.
La circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. 57 del 10 marzo 2011), fornisce chiarimenti su alcuni aspetti problematici di interpretazione o applicazione della disciplina in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare alla luce delle importanti innovazioni apportate dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, in tema di pubblicit� del codice disciplinare, si precisa che le Amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicit� mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione � equivalente all'"affissione in luogo accessibile a tutti" tuttavia le Amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicit� tramite affissione con la pubblicazione on line solo qualora l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, deve essere tenuto presente che la pubblicazione risponde all'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze. A seguito della riforma, la modalit� alternativa alla pubblicazione sul sito � solo quella dell'affissione all'ingresso della sede di lavoro poich� solo questo luogo particolare � espressamente considerato dalla norma vigente. Si evidenzia che il codice disciplinare oggetto di pubblicit� deve contenere sia le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e le relative sanzioni. Altri punti chiariti dalla circolare sono relativi alla titolarit� dell'azione disciplinare con il rafforzamento della competenza del dirigente e l'individuazione per ciascuna Amministrazione dell'ufficio procedimenti disciplinari; all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti, con particolare riferimento agli illeciti della mancata collaborazione con l'autorit� disciplinare procedente e del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare ed infine alla ripresa e alla riapertura del procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza di condanna del dipendente.
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