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Data: 26/03/2011 10:00:00 - Autore: L.S. La circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. 57 del 10 marzo 2011), fornisce chiarimenti su alcuni aspetti problematici di interpretazione o applicazione della disciplina in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare alla luce delle importanti innovazioni apportate dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, in tema di pubblicità del codice disciplinare, si precisa che le Amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione è equivalente all'"affissione in luogo accessibile a tutti" tuttavia le Amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo qualora l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, deve essere tenuto presente che la pubblicazione risponde all'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze. A seguito della riforma, la modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è solo quella dell'affissione all'ingresso della sede di lavoro poiché solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Si evidenzia che il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e le relative sanzioni. Altri punti chiariti dalla circolare sono relativi alla titolarità dell'azione disciplinare con il rafforzamento della competenza del dirigente e l'individuazione per ciascuna Amministrazione dell'ufficio procedimenti disciplinari; all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti, con particolare riferimento agli illeciti della mancata collaborazione con l'autorità disciplinare procedente e del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare ed infine alla ripresa e alla riapertura del procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza di condanna del dipendente. |
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