Data: 24/03/2011 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Per il momento è un lancio di ieri, 23 mar '11, dell'Agenzia Adnkronos, partner abituale di Studio Cataldi: chi è costretto a cercare l'autovettura rimossa illegittimamente ha diritto a vedersi riconosciuto un danno da stress; la Seconda Sezione della Cassazione Civile ha ratificato la condanna ad €200,00 di risarcimento a favore di una signora di Palermo, Maria S., che aveva parcheggiato l'auto su un attraversamento pedonale e, tornando al parcheggio, aveva constatato che l'automobile era stata rimossa. I Giudici di Piazza Cavour recepiscono le motivazioni del Giudice di Pace, visto che l'accertamento della violazione era stato fatto da un ausiliare del traffico privo di delega del sindaco. In ogni caso, la Cassazione, bocciando il ricorso dell'Amat di Palermo, ha osservato che "l'affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi del tutto ingiustificata alla luce della comune esperienza". Non mancherà occasione di riparlarne. Per il momento, ad onor del vero, se il cuore è schierato dal versante dei Magistrati che hanno affrontato la vicenda, la ragione ricorda che le Sezioni Unite della medesima Corte di Cassazione hanno affermato in termini categorici che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone che la lesione sia grave (e, cioè, superi la SOGLIA MINIMA di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario). Nella specie, quindi, con le cautele che s'impongono in questi casi, si è verosimilmente ritenuto che si concretizzasse quell'ingiustizia costituzionalmente qualificata; evidentemente, ma non siamo ancora in possesso del testo della motivazione, gli Ermellini hanno divisato che si trattasse di un vulnus al "diritto alla tranquillità", come tale non inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" che vengono annoverati sotto la voce danni bagatellari e come tali presunti, a torto o a ragione, non meritevoli di tutela risarcitoria. Oltretutto, sembra che al tempo dell'episodio preso in disamina prima dal GdP palermitano e poi dalla Cassazione l'interessata fosse incinta: annota il quotidiano online 'Libero': "inutile il ricorso dell'Amat palermitana volto tra l'altro a denunciare l'apoditticità del risarcimento del danno basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subito nella ricerca della vettura rimossa". La Cassazione -prosegue il quotidiano diretto da Maurizio BELPIETRO- ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che "alla luce della comune esperienza" la ricerca dell'auto rimossa comporta uno stress, in quanto tale risarcibile"; a mio sommesso orientamento si potrebbe utilizzare più propriamente la terminologia di DANNO DA FASTIDIO, che a me pare, a braccio, quella più appropriata.
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