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Data: 28/03/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Mediazione: obbligatoria, facoltativa e demandata La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa e demandata: oltre al primo caso, previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, entrato in vigore lo scorso 21 marzo, in cui la mediazione in alcune materie elencate nella disposizione citata, diventa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, negli altri casi, si avrà mediazione facoltativa quando, nelle altre controversie, diverse da quelle elencate, verrà scelta dalle parti, a patto che si tratto sempre di diritti disponibili. Nell'altro caso, e cioè nel caso della mediazione demandata, è il giudice, a cui le parti si siano già rivolte, che invita le parti al previo tentativo di mediazione. Che cosa è la mediazione? Si tratta di un'attività professionale svolta da un soggetto terzo e imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Dove si svolge? La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati,approvato dal Ministero della giustizia. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia. Come si svolge? La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte. Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di quattro mesi, Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una dello parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria. Vedi su questo argomento: - Decreto legislativo del n.28 del 4 marzo 2010 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. - Legge 69/2009 La precedente guida online sulla La mediazione civile |
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