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Data: 01/04/2011 11:30:00 - Autore: Marino Maglietta La legge 54/2006 è un provvedimento che regola la sorte dei figli di genitori che non vivono insieme. Con questo intervento legislativo si è data rilevanza di legge a un principio che tutti in teoria danno per scontato, e forse proprio per questo spesso inavvertitamente calpestano, esplicitando il diritto inderogabile del minore alla bigenitorialità, in linea con numerose convenzioni internazionali. A sostegno di questo diritto, per far si che non si rimanga nella mera petizione di principio, è disponibile una serie di strumenti: l'istituto stesso dell'affidamento condiviso (con i suoi contenuti fortemente innovativi), l'ascolto del minore e la mediazione familiare. Tuttavia, sui reali contenuti dell'affidamento condiviso, quindi al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 155 bis, esiste una notevole divergenza di opinioni tra gli operatori del diritto. Ciò provoca un forte disorientamento nelle persone che si rivolgono ai legali per averne assistenza. Spesso, infatti, le aspettative vanno deluse e, quando la “scoperta” avviene troppo tardi si creano anche le premesse per contestazioni molto spiacevoli per entrambe le parti. Si è, pertanto, ritenuto opportuno, se non necessario, creare questo manifesto, chi sottoscrive il quale entra in un elenco di professionisti, appartenenti a qualsiasi foro del territorio nazionale, che dichiarano in anticipo il proprio punto di vista sugli aspetti che qualificano l'affidamento condiviso secondo la legge 54/2006 e che si impegnano ad attenersi a quanto di seguito enunciato, sia quando ciò rappresenta le richieste dei propri clienti, sia quando è l'avversario a chiederne il rispetto. L'accoglimento a priori dei principi generali non tocca il diritto del cliente alla difesa, limitatamente alle specifiche modalità di attuazione dei medesimi. I punti essenziali sono stati così individuati: 1. non esiste un “genitore collocatario”: esiste una residenza anagrafica e una libera frequentazione delle abitazioni di entrambi i genitori, secondo accordi flessibili, ovvero, in caso di contemporanee esigenze, secondo il calendario concordato inizialmente o stabilito dal giudice, costruito in modo da rispettare il diritto dei figli a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi; 2. salvo accordi diversi, al mantenimento dei figli i genitori provvedono direttamente, ciascuno per la propria parte, proporzionalmente alle rispettive capacità economiche, rimanendo all'eventuale assegno una funzione meramente perequativa e fermo restando che la forma diretta, ove richiesta da una qualsiasi delle parti, non può essere rifiutata; 2. per ogni ulteriore aspetto è fatto riferimento ai disegni di legge 957 e 2454 della XVI Legislatura, nella parte in cui forniscono l'interpretazione della legge 54/2006, che i firmatari riconoscono autentica.
Eventuali violazioni delle suddette regole comportano come unica sanzione la cancellazione dalla lista. La lista è gestita dall'Ass. Naz. Crescere Insieme (www.crescere-insieme.org), alla quale vanno rivolte le domande di iscrizione (marino.maglietta@gmail.com), secondo il modello sotto riportato.
Il/la sottoscritto/a avvocato/a (eventualmente aggiungere: penalista) _________________ del Foro di _________________ dichiara di aderire al Manifesto degli Avvocati per l'Affidamento condiviso e chiede di essere inserito/a nella relativa lista per la regione .... con i seguenti riferimenti : tel. _________________ cell._________________ e-mail._________________ In fede (basta la mail, anche senza firma digitale) |
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