Disposizioni per l'attuazione del codice civile

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Artt.1-99 - Artt.100-256


Art. 100.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Art. 101.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Art. 101-bis.


Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Art. 101-ter.


Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicita' attuata nello Stato ove e' situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.

Art. 101-quater.


Le societa' soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicita' dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicita'.

Art. 102.


Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle societa' saranno emanate con decreto reale.


Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Art. 103.


I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6.

Art. 104.


Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa'.

Art. 105.


La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e' regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa', salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106.


Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della societa' cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorita' governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107.


Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Art. 109.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Art. 110.


La competenza dell'autorita' governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice e' determinata dalle leggi speciali.

Art. 111.


Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.


Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell'autorita' governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

Art. 111-bis.


La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice e' quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .... Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla societa' di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.


Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 111-ter.


Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una societa' deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e' posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Art. 111-quater.


La societa' di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice e' scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa a norma delle leggi speciali; ....

Art. 111-quinquies.


L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e' sostituito dal seguente: `"Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".

Art. 111-sexies.


Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

Art. 111-septies.


Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita' prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita' prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole societa' cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societa' cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

Art. 111-octies.


Sono investitori istituzionali destinati alle societa' cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societa' cooperative.

Art. 111-novies.


Le societa' di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 111-decies.


Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.


Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice.

Art. 111-undecies.


Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, cosi' come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Art. 111-duodecies.


Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano societa' per azioni, in accomandita per azioni o societa' a responsabilita' limitata, le societa' in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

Art. 111-terdecies.


La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice e' verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.

Art. 111-quaterdecies.


La durata del primo incarico di controllo contabile puo' coincidere con quello di revisione affidato alla stessa societa'.

Sezione VI
Disposizioni relative al Libro VI

Art. 112.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22

Art. 113.


Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.


Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente puo' proporre reclamo alla corte d'appello.


Il tribunale o la corte puo' ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.

Art. 113-bis.


Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte puo' avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.

Art. 113-ter.


Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'.


Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.


Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore.


A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.


Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto.

CAPO II
Disposizioni transitorie

Sezione I
Disposizioni relative al Libro I

Art. 114.


La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.


Fino al 30 giugno 1942 non puo' essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

Art. 115.


Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.


Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.

Art. 116.


L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.


I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.

Art. 117.


Se il matrimonio e' stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

Art. 118.


Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.

Art. 119.


I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.


Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

Art. 120.


L'azione di disconoscimento di paternita' e' soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimita' di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia gia' estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Art. 121.


Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.

Art. 122.


Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.


Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.


Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Art. 123.


L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali e' ammessa dall'art. 278 nel nuovo codice. (6)


I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. (6)


Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.


Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.


I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' ... proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.


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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione".

Art. 124.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

Art. 125.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

Art. 126.


La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e' applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia' impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

Art. 127.


Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.

Art. 127-bis.


I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.

Art. 128.


Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e' verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potesta' sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo' provvedere in conformita' all'art. 342 del codice.

Art. 129.


Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.


Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gia' nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacita' previste dal codice stesso.

Art. 130.


La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.

Art. 131.


Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.

Sezione II
Disposizioni relative al Libro II

Art. 132.


L'erede col beneficio d'inventario puo' promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, e' stata fatta prima del 21 aprile 1940.

Art. 133.


La rinunzia all'eredita' o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorche' si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.

Art. 134.


La disposizione dell'art. 528 del codice e' applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e' nel possesso di beni ereditari.


L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredita' giacente incombe anche sui curatori gia' nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Art. 135.


Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purche' la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice.


La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione, sull'imputazione e sulla riunione fittizia.


Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.

Art. 136.


Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.


Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati anteriormente al 1° luglio 1939. 6


I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facolta' di chiedere l'assegno vitalizio anche per le successioni gia' aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.


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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione".

Art. 137.


Non possono essere promosse ne' proseguite azioni per la dichiarazione di nullita', per vizio di forma, per incapacita' a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullita' ammessa anche da questo non puo' essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.

Art. 138.


Le condizioni di vedovanza ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Art. 139.


I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

Art. 140.


Ancorche' la divisione sia stata gia' effettuata, si applica la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

Art. 141.


Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si e' verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice e' applicabile anche se la causa di revocazione e' anteriore.

Sezione III
Disposizioni relative al Libro III

Art. 142.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 143.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 144.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 145.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 146.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 147.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 148.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 149.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607

Art. 150.


Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del 1865.

Art. 151.


Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.

Art. 152.


Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.

Art. 153.


La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.

Art. 154.


Se l'interclusione del fondo si e' verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non e' tenuto a dare il passaggio senza indennita'.

Art. 155.


Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.


Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.

Art. 155-bis.


L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.

Art. 156.


I condomini costituiti in forma di societa' cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.


Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 157.


Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto e' stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.

Art. 158.


Il termine per l'usucapione delle servitu' discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.


La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitu' non si e' compiuta prima del 28 ottobre 1941.

Sezione IV
Disposizione relative al Libro IV

Art. 159.


Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformita' dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Art. 160.


Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.

Art. 161.


I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.


Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.

Art. 162.


La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.

Art. 163.


Il giudice puo' ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

Art. 164.


Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gia' iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.

Art. 165.


Gli effetti dell'annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 166.


Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e' regolata dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 167.


Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.

Art. 168.


Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosita' sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosita' si siano verificati dopo.

Art. 169.


Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.

Art. 170.


Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.

Art. 171.


Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.

Art. 172.


Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita' della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purche' la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Art. 173.


Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.

Art. 174.


Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.

Art. 175.


Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprieta' fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalita' relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprieta' non puo' essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.

Art. 176.


Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.

Art. 177.


Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 178.


La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia gia' decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.

Art. 179.


I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.


Le modalita' per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.

Art. 180.


I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.


Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.

Art. 181.


Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 182.


Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 183.


Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 184.


Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.

Art. 185.


La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 186.


Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, puo' pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.

Art. 187.


Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.


Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non e' gia' avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.

Art. 188.


Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.


Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.

Art. 189.


Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.


La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Art. 190.


La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.


Se l'obbligazione e' gia' scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.

Art. 191.


La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 192.


Il debitore puo' valersi della facolta' accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 193.


Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.

Art. 194.


Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilita' del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Sezione V
Disposizioni relative al libro V

Art. 195.


Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e' stabilito negli articoli seguenti.

Art. 196.


Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro puo' recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

Art. 197.


Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.

Art. 198.


I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

Art. 199.


L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non puo' continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Art. 200.


Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale e per le societa' soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.


Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.


Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Art. 201.


Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 202.


Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.

Art. 203.


Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 204.


Le societa' civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purche' questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942. 15


Le societa' civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle societa' semplici a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori. (1) (2) (3) (4) (5) (15)


Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di societa'.


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali".

Art. 205.


Le societa' commerciali e le societa' cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalita' stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.

Art. 206.


Le societa' commerciali e le societa' cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti. (1) (2) (3) (4) 5


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 207.


Non e' necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio e' receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome e' stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Art. 208.


L'incapace, che sia socio di una societa' in nome collettivo o socio accomandatario di una societa' in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.


Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace puo' essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.

Art. 209.


Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le societa' esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonche' le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.


Le societa', che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformita' delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

(1) (2) (3) (4) 5


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 210.


L'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, e' regolata dalle nuove disposizioni.


Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Art. 211.


Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' commerciali e delle societa' cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonche' la trasformazione e la fusione delle societa' stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.

Art. 211-bis.


Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.

Art. 212.


Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa' iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui e' prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 213.


Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle societa' esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla, prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o piu' amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione, del secondo comma dell'art. 2385 del codice. (1) (2) (3) (4) (5)


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 214.


Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

Art. 215.


Le societa' per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.


Le societa' per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso. (1) (2) (3) (4) 5


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 216.


Le societa' a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata. (1) (2) (3) (4) 5


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 217.


Le societa' cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societa' cooperative a responsabilita' illimitata e per le societa' cooperative a responsabilita' limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.


Le societa' cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione. (1) (2) (3) (4) 5


Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325.


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 218.


Le societa' ... in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.


Le societa' ... in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 219.


I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 220.


La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.

Art. 221.


L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso. (1) (2) (3) (4) 5


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 222.


La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.


Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.

Art. 223.


I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.


Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e' sciolto.

(1) (2) (3) (4) 5


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Art. 223-bis.


Le societa' di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.


Le decisioni di trasformazione della societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti piu' della meta' del capitale sociale.


Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali societa' resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.


Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate nei commi precedenti.


Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.


Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice.


Le societa' costituite anteriormente al 1 gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1 gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.

Art. 223-ter.


Le societa' per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.

Art. 223-quater.


Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione e' stato consegnato al notaio.


L'autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma e' altresi' legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidita', a proporre istanza per la cancellazione della societa' medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa', in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.

Art. 223-quinquies.


Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

Art. 223-sexies.


Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata gia' proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullita' delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

Art. 223-septies.


Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le societa' che abbiano adottato il sistema monistico.


Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali e' da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificita' di tali organi.

Art. 223-octies.


La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile e' consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita', di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e' consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.


La trasformazione di cui al primo comma non e' consentita alle fondazioni bancarie.

Art. 223-novies.


I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.


Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarita' denunciate.

Art. 223-decies.


Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.

Art. 223-undecies.


I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.


I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.


I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Art. 223-duodecies.


Le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.


Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.


L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate nei commi precedenti.


Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.


Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.


Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita' prevalente.


Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 dicembre 2005.

Art. 223-terdecies.


Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile e' fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle societa' cooperative.

Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

Art. 223-quaterdecies.


Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 223-quinquiesdecies.


Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in societa' lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.


In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.


L'obbligo di cui all'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1 gennaio 2004.

Art. 223-sexiesdecies.


Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivita' produttive predispone un Albo delle societa' cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivita' produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita' prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente.


Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Art. 223-septiesdecies.


Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorita' di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.


Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorita' detentrici dei registri predetti.

Art. 223-octiesdecies.


I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.


I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1 gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.


I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Art. 223-noviesdecies.


Le societa' cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.


Le societa' cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 223-vicies.


I procedimenti riguardanti societa' cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 223-vicies semel.


Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.

Art. 223-vicies bis.


Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 223-vicies ter.


Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche' deliberata entro il 30 giugno 2004.

Sezione VI
Disposizioni relative al Libro VI

Art. 224.


Salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformita' delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 225.


Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.

Art. 226.


La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

Art. 227.


Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 228.


La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredita'.

Art. 229.


Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorche' trascritte successivamente.

Art. 230.


Salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sara' provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Art. 231.


Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:


1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;


2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;


3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;


4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 232.


L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.

Art. 232-bis.


A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

Art. 233.


Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorche' di primo grado.


La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non e' da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 234.


Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

Art. 235.


La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'indennita' dovuta dall'assicuratore non e' stata ancora corrisposta.

Art. 236.


Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso e' preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 237.


Se il pegno e' stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.


Si osservano invece le disposizioni del codice per cio' che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.


Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito e' divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 238.


L'opponibilita' ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti e' regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Art. 239.


Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 240.


Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine piu' breve.

Art. 241.


La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

Art. 242.


Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facolta' del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e' subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.

Art. 243.


Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 244.


Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche e' in corso all'entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.

Art. 245.


Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 246.


Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto e' sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purche' l'inadempimento si verifichi posteriormente.

Art. 247.


Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.

Art. 248.


Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.


Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.

CAPO III
Disposizioni generali e finali


Art. 249.


Nulla e' innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

Art. 250.


Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.

Art. 251.


Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30.

Art. 252.


Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso e' stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se e' stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se e' stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se e' stabilito dagli altri libri, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.


La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto e' subordinato al decorso di un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

Art. 253.


Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita', si eseguono con l'osservanza di dette leggi.

Art. 254.


I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 255.


Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalita' della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.


Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.


Il numero d'ordine della trascrizione e' quello progressivo del registro delle trascrizioni.


Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 256.


Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.



Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia


Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI


Artt.1-99 - Artt.100-256


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