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Ricorso contro ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910

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GIUDICE DI PACE DI _____________

(TRIBUNALE DI ____________)

Ricorso avverso ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910

Per _____________ ( C.F. _______________ ), nato a _____ il _______ e residente in ___ alla via ______ n. _, rappresentato e difeso dall'avv. ____________ giusta procura a margine del presente atto presso il cui studio in _____ alla via _____ elegge domicilio.

PREMESSO

IN FATTO

1)

IN DIRITTO

1)Il recupero del credito da parte del ____________________ ai sensi dell'art. 2 , commi I° e II°, del R.D. n. 639/1910 è illegittimo per_____________

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice di Pace di (Tribunale di ___ ), previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per lo effetto condannare ________ alla refusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente.

Si allega:

-Atto di ingiunzione di pagamento di________ n. _________ del _______ all. n. 1 ;

-Eventuale altra documentazione

 

Luogo e data

Avv. ______________

 

N.B. Si tratta di un'ingiunzione di pagamento usata spesso dalle amministrazioni locali o dagli enti concessionari per l'esazione di somme a titolo di arretrati su imposte, tasse locali ecc. Ultimamente diversi comuni, sulla base di una non chiara legislazione sul punto, hanno iniziato ad utilizzarla anche per la riscossione diretta della sanzioni amministrative, non versate, derivanti da violazioni al codice della strada. In pratica si è sostituita questa procedura alla classica procedura a mezzo iscrizione a ruolo. Anche in questo caso, come per l'opposizione a verbale di contestazione per violazioni al C.d.s. è necessario depositare quattro copie (o cinque a seconda degli uffici) del ricorso.

Si riportano gli artt. 2 e 3 del r.d. 639 del 1910 che disciplina le modalità di emissione dell'ingiunzione e di presentazione del ricorso.

ART. 2.

 IL PROCEDIMENTO DI COAZIONE COMINCIA CON LA INGIUNZIONE, LA QUALE CONSISTE NELL'ORDINE, EMESSO DAL COMPETENTE UFFICIO DELL'ENTE CREDITORE, DI PAGARE ENTRO TRENTA GIORNI, SOTTO PENA DEGLI ATTI ESECUTIVI, LA SOMMA DOVUTA.

LA INGIUNZIONE è VIDIMATA E RESA ESECUTORIA DAL PRETORE NELLA CUI GIURISDIZIONE RISIEDE L'UFFICIO CHE LA EMETTE, QUALUNQUE SIA LA SOMMA DOVUTA; ED è NOTIFICATA, NELLA FORMA DELLE CITAZIONI, DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALLA PRETURA O DA UN USCIERE ADDETTO ALLO UFFICIO DI CONCILIAZIONE.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO O LO USCIERE DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE DEVE RESTITUIRE ALL'UFFICIO EMITTENTE L'ORIGINALE INGIUNZIONE, MUNITA DEL CERTIFICATO DI ESEGUITA NOTIFICAZIONE.

PER LA INTIMAZIONE AI DEBITORI D'IGNOTO DOMICILIO, RESIDENZA O DIMORA, O RESIDENTI ALL'ESTERO, SONO APPLICABILI LE NORME STABILITE DALLA PROCEDURA CIVILE PER LE CITAZIONI.

PER LA EFFETTUATA NOTIFICAZIONE è CORRISPOSTA ALLO UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALL'USCIERE DEL CONCILIATORE LA METà DEI DIRITTI SPETTANTI, GIUSTA LA TARIFFA VIGENTE, AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DELLE PRETURE.

ART. 3.

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA INGIUNZIONE, IL DEBITORE PUò CONTRO DI QUESTA PRODURRE RICORSO OD OPPOSIZIONE AVANTI IL CONCILIATORE O IL PRETORE, O IL TRIBUNALE DEL LUOGO, IN CUI HA SEDE L'UFFICIO EMITTENTE, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, A NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

L'AUTORITà ADITA HA FACOLTà DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO COATTIVO.

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUò ESSERE DATO DAL CONCILIATORE, PRETORE O PRESIDENTE CON SEMPLICE DECRETO IN CALCE AL RICORSO.

 

 

L'autore di questa formula è l'Avv. Alessandro Gallucci (avvgallucci@gmail.com)
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