Appalto: le cause di estinzione
- Il diritto di recedere
- Impossibilità di eseguire l'opera
- Perimento o deterioramento dell'opera
- Morte dell'appaltatore
Il diritto di recedere
L'art. 1671 c.c. conferisce al committente il diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto di appalto, anche se è già iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè gli stessi non siano stati interamente eseguiti.
L'appaltante, pertanto, per i motivi più svariati che possono andare dal venir meno del'interesse alla realizzazione dell'opera sino alla perdita di fiducia nei confronti dell'appaltatore, ha diritto di recedere senza dover fornire giustificazione né congruo preavviso.
Tuttavia, il legislatore si è preoccupato anche di tutelare la posizione dell'appaltatore, stabilendo l'obbligo per il committente che eserciti il diritto di recesso ex art. 1671 c.c. di tenerlo indenne delle eventuali spese sostenute, dei lavori già eseguiti e del mancato guadagno.
Impossibilità di eseguire l'opera
Altro motivo di scioglimento del vincolo contrattuale può essere l'impossibilità di eseguire l'opera per una causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tal caso, l'art. 1672 c.c. statuisce che il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l'opera intera.
Perimento o deterioramento dell'opera
L'art. 1673 c.c. disciplina, invece, l'ipotesi in cui l'opera perisce o è deteriorata, sempre per causa non imputabile ad alcuna delle parti, prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla. Il perimento (o il deterioramento) della cosa, secondo la norma codicistica, è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Nel caso in cui, sia stato l'appaltante a fornire, in tutto o in parte, la materia, il perimento (o il deterioramento) dell'opera è a suo carico esclusivamente per quanto riguarda la materia fornita, mentre per il resto è a carico dell'appaltatore.
Morte dell'appaltatore
Nell'ipotesi di morte dell'appaltatore, infine, non si determina lo scioglimento del contratto de quo, a meno che la considerazione della sua persona non sia stata motivo determinante dell'accordo contrattuale. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del committente di recedere dal contratto, ove gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio (art. 1674 c.c.).
Se il contratto si scioglie per la morte dell'appaltatore, il committente è comunque tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili, potendo anche richiedere, previo versamento di una congrua indennità, la consegna dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (art. 1675 c.c.).
Aggiornamento: maggio 2019
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