Appalto: verifiche, collaudo e accettazione
Durante tutta la durata di un appalto, salvo diverse pattuizioni, il committente ha facoltà di verificare lo svolgimento e lo stato dei lavori, a proprie spese, di persona o a mezzo di tecnici ed esperti dallo stesso nominati.
Qualora in tale sede rilevi delle inadempienze, la legge gli riconosce il diritto di fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore deve conformarsi alle indicazioni del progetto, trascorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto.
- Verifica finale dell'appalto
- Verifica dell'appalto per partite
- Presunta accettazione dell'opera appaltata
- Le azioni della fase finale dell'appalto
Verifica finale dell'appalto
Quando l'opera, poi, è da considerarsi ultimata, prima di riceverla in consegna, l'appaltante ha diritto di effettuare tutti i controlli e le verifiche che ritenga opportuni al fine di accertarsi che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le direttive legittimamente impartite (cfr. artt. 1665 e 1666 c.c.).
Verifica dell'appalto per partite
Qualora l'esito di tali accertamenti sia positivo, l'opera si considera accettata, con conseguente dovere di saldare il corrispettivo spettante all'appaltatore. Se si tratta di opera da eseguire "per partite" (o "per stati di avanzamento"), ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per singole partite e l'appaltatore avrà diritto al pagamento in proporzione all'opera eseguita (art. 1666 c.c.).
Presunta accettazione dell'opera appaltata
Laddove, poi, nonostante l'appaltatore abbia invitato il committente a effettuare la verifica finale, ponendolo nelle condizioni idonee a provvedervi, l'appaltante sia rimasto inerte, tralasciando di procedere alla stessa, senza giusti motivi, l'opera si considera accettata. Tale conseguenza si produce, oltre all'ipotesi di mancata verifica finale, anche nel caso in cui il committente non ne comunichi il risultato entro un congruo termine.
Le azioni della fase finale dell'appalto
Verifica, collaudo ed accettazione costituiscono la fase finale del contratto di appalto, rappresentando, tuttavia, tre concetti distinti sotto il profilo giuridico.
La verifica
Per quanto concerne, la verifica, essa è stata definita dalla dottrina, sulla base dell'interpretazione dell'art. 1665, 3° comma, c.c., come il complesso di operazioni materiali volto all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera appaltata, mentre il collaudo rappresenta la dichiarazione finale con cui si riconosce che l'opera è stata compiutamente eseguita.
Il collaudo
Quanto alla natura giuridica del collaudo si è discusso a lungo sia in dottrina che in giurisprudenza se lo stesso fosse da inquadrare in un negozio, bilaterale o unilaterale, ovvero in un negozio di scienza. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ha accolto tale ultima ricostruzione dogmatica, chiarendo altresì che lo stesso è un atto ontologicamente distinto dall'accettazione (Cass. n. 12981/2002).
L'accettazione
Momento fondamentale del contratto d'appalto è, infine, l'accettazione, la quale non si esaurisce con la semplice presa in consegna dell'opera (la traditio), ma si concreta in una manifestazione di volontà attraverso la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione dell'opera eseguita. L'accettazione, che, peraltro, può essere effettuata anche tacitamente, purchè il committente non compia atti incompatibili con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva (Cass. n. 49/1998), comporta oltre all'insorgere del diritto al corrispettivo, il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente.
Aggiornamento: maggio 2019
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