Appalto: i crediti dei dipendenti
Le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore presentano delle peculiarità che giova sottolineare. In genere, infatti, il contratto di lavoro, analogamente agli altri contratti, sulla base del disposto dell'art. 1372 c.c., produce i propri effetti esclusivamente tra le parti. Nel caso, invece, dei rapporti lavorativi sorti tra l'appaltatore e i propri dipendenti nell'ambito del contratto di appalto, la legge impone determinati effetti obbligatori anche al committente, seppur parte estranea al contratto di lavoro.
Per quanto concerne, infatti, il pagamento di stipendi e spettanze del personale assunto in relazione all'opera o al servizio da compiere, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'appalto di opere e di servizi è caratterizzato dall'assunzione di una obbligazione solidale tra il committente e l'appaltatore.
- Appalto: azione diretta contro il committente
- Obblighi di garanzia del committente
- Crediti dei dipendenti e trasferimento d'azienda
Appalto: azione diretta contro il committente
Da tale situazione giuridica deriva, come espressamente disposto dall'art. 1676 c.c., la legittimazione di coloro che "alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio" di proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto. Entro un anno dalla fine del contratto di appalto, nell'eventualità che il loro datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dovuto, i lavoratori dipendenti dell'appaltatore (e non anche i lavoratori o i collaboratori autonomi) sono, quindi, autorizzati ex lege a rivolgersi al committente per riscuotere i crediti di lavoro (specialmente quelli di carattere retributivo e previdenziale). Al lavoratore, tuttavia, è precluso l'esercizio della facoltà appena vista se il committente è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
Obblighi di garanzia del committente
Oltre alla disposizione codicistica, in tema di solidarietà passiva tra appaltatore e committente rileva anche l'art. 29 del D. lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) che ha esteso in capo a tale soggetto una serie di obblighi di garanzia nell'eventualità del mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore.
In particolare, a seguito delle modifiche alle quali è stata assoggettata nel corso degli anni, oggi la predetta disposizione stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, la quota di TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi.
Tale solidarietà perdura per due anni dalla cessazione dell'appalto ed è chiaramente relativa al periodo di esecuzione del contratto.
La legge Biagi precisa anche che il committente non è gravato di obblighi per le eventuali sanzioni civili, delle quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Crediti dei dipendenti e trasferimento d'azienda
Infine, in materia di crediti dei dipendenti rileva la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 29 della legge Biagi, nella quale è espressamente stabilito che non costituisce trasferimento d'azienda o di ramo della stessa l'ipotesi in cui un nuovo appaltatore subentri al contratto di appalto e assuma i lavoratori già impiegati nell'appalto stesso.
Aggiornamento: maggio 2019
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