Le obbligazioni dell'appaltatore
Come è evidente già dalla nozione di cui all'art. 1655 c.c., la principale obbligazione dell'appaltatore è quella di realizzare l'opera o il servizio oggetto del contratto secondo le modalità pattuite, compiendo, all'uopo, un'attività di organizzazione dei mezzi e tutti quegli adempimenti strumentali mirati all'ottenimento di quanto specificato nell'accordo.
L'opera o il servizio devono avvenire, inoltre, a "regola d'arte", ovvero con perizia tecnica professionale, per cui l'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicarne la regolare realizzazione.
- Appalto: obbligo di risultato
- Obbligo dell'appaltatore di fornire la materia prima
- Variazione dei costi dell'appalto
- Equo compenso per l'appaltatore
Appalto: obbligo di risultato
Da tale considerazione la dottrina deduce la natura dell'obbligazione de quo, inquadrandola tra le obbligazioni "di risultato". Fermo restando il potere dell'appaltatore di gestire autonomamente le fasi preparatorie ed esecutive, infatti, il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera, la quale, in linea di massima, non deve presentare vizi o difformità rispetto al progetto concordato dagli stipulanti.
Obbligo dell'appaltatore di fornire la materia prima
Una delle obbligazioni dell'appaltatore che potremmo definire "accessorie" è quella di fornire, oltre ai mezzi, anche la materia prima necessaria alla realizzazione dell'opera, pur restando salva la facoltà delle parti di accordarsi diversamente. Qualora la materia prima sia fornita, per espressa pattuizione, dal solo committente, l'appaltatore è tenuto a denunciare prontamente eventuali difetti della stessa, scoperti nel corso dell'opera, che siano di gravità tale da comprometterne la regolare esecuzione.
Variazione dei costi dell'appalto
Tenuto conto che il contratto di appalto implica il compimento di una serie di attività che si devono svolgere necessariamente in un arco di tempo prolungato (a differenza dei contratti traslativi come la compravendita, dominati, in linea di principio, dal principio consensualistico), il legislatore ha inserito una serie di disposizioni dirette a regolare circostanze particolari, che possono essere sfuggite alle previsioni delle parti.
In particolare, nel caso in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si verifichino variazioni, in aumento o in diminuzione, dei costi dei materiali o della manodopera, che inevitabilmente possono ripercuotersi anche sul prezzo complessivo, il legislatore ha stabilito che le parti sopportino tale rischio entro un decimo del corrispettivo complessivo convenuto, attribuendo all'appaltatore o al committente la facoltà di chiedere una revisione del prezzo medesimo. Ex art. 1664 c.c., nell'ipotesi in cui l'aumento o la diminuzione siano superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, la revisione può essere concessa solo per la differenza che eccede il decimo stesso.
I chiarimenti della giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, il diritto delle parti alla revisione del prezzo è subordinato sia all'accertamento della misura dell'aumento (o della diminuzione) del costo dei materiali e della manodopera impiegata, che alla prevedibilità di tale variazione in relazione all'andamento dei prezzi e alla svalutazione monetaria (Cass. n. 2290/1988). In periodi di instabilità monetaria, con variazioni inflattive contingenti e improvvise, tuttavia, la prevedibilità può riguardare anche solo l'accertamento della misura del mutamento (Cass. S.U. n. 12076/1992). Ad ogni modo, la disciplina dettata dall'art. 1664 c.c. ha carattere dispositivo, pertanto, le parti possono legittimamente derogarvi fissando un diverso limite convenzionale o anche rimuovendo lo stesso limite legale di un decimo in aumento o in diminuzione, purché abbiano preventivamente considerato nel contratto d'appalto il verificarsi di circostanze imprevedibili (Cass. n. 4514/1980).
Equo compenso per l'appaltatore
Qualora, poi, in corso d'opera, si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non dedotte in contratto, tali da rendere notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, per espressa previsione dell'art. 1664, 2° comma, c.c., quest'ultimo sarà legittimato a chiedere un equo compenso.
Aggiornamento: maggio 2019
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