Appalto: le obbligazioni del committente
Nell'appalto, la fondamentale obbligazione del committente è il pagamento del prezzo alla consegna dell'opera da parte dell'appaltatore.
- Le tipologie di corrispettivo per l'appalto
- Pagamento dell'appalto in una o più soluzioni
- La misura del compenso per l'appalto
Le tipologie di corrispettivo per l'appalto
Solitamente, si distingue tra corrispettivo fissato a "corpo" o "a forfait", ovvero pattuito globalmente per tutta l'opera, oppure "a misura" (detto anche a prezzi unitari), ossia stabilito per ogni unità di misura dell'opera (ad esempio, per euro al metro quadro), ma sono anche ammesse forme miste di determinazione del prezzo.
La distinzione comporta importanti differenze sul piano della disciplina, giacchè ai sensi dell'art. 1659, 3° comma, c.c., se il compenso per l'appalto è a corpo, lo stesso si ritiene comprensivo, salvo diversa pattuizione, anche delle eventuali variazioni o aggiunte apportate al progetto originario (purchè autorizzate dal committente). Analogamente, negli appalti con compenso a misura, si terrà conto delle eventuali differenze quantitative dell'opera effettivamente realizzate.
Ove non espressamente stabilito in sede contrattuale, la riconducibilità dell'inquadramento del compenso pattuito, all'una o all'altra categoria, in caso di ambiguità, dovrà essere frutto dell'interpretazione del regolamento contrattuale.
Pagamento dell'appalto in una o più soluzioni
Il pagamento del corrispettivo può avvenire in un'unica soluzione, una volta che la prestazione d'opera sia stata realizzata nella sua interezza, ovvero, se si tratta di opere da eseguire per partite, l'appaltatore può domandare che avvenga in proporzione all'opera eseguita, attraverso la verifica per singola partita, dello stato di avanzamento dei lavori (c.d. "SAL"). In tal caso, il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera saldata, mentre non produce tale effetto il versamento di semplici acconti.
La misura del compenso per l'appalto
Qualora le parti non abbiano pattuito la misura del compenso dell'opera, né il modo di determinarla, essa è calcolata facendo riferimento alle eventuali tariffe esistenti o agli usi (art. 1657 c.c.).
In mancanza anche di usi o tariffe, sarà compito del giudice calcolare il prezzo, il quale, comunque, si intende stabilito "rebus sic stantibus", ossia sulla base delle circostanze esistenti al momento dell'accordo: qualora, a causa di eventi imprevedibili sopravvenuti, si verifichino variazioni giuridicamente rilevanti (superiori a un decimo, ai sensi dell'art. 1664 c.c.) nel prezzo di materiali o manodopera, entrambe le parti avranno la facoltà di chiedere la revisione del prezzo.
Al fine di evitare un intervento successivo del giudice, in via equitativa, spesso sono gli stessi stipulanti ad inserire nel testo del contratto specifiche clausole di revisione del prezzo.
Aggiornamento: maggio 2019
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