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Assegno di divorzio

L'assegno di divorzio (art. 5 l. n. 898/1970) consiste nell'obbligo di uno dei coniugi di versare all'altro coniuge (periodicamente o in unica soluzione) un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive

Cos'è l'assegno di divorzio

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L'assegno divorzile consiste nell'obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all'altro coniuge un assegno "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) il tribunale, quando pronuncia sentenza di divorzio, determina anche la misura dell'assegno divorzile tenendo conto di una serie di fattori e principalmente tra cui il reddito dei due coniugi, le ragioni della decisione e la durata del matrimonio.

Il versamento dell'assegno può essere mensile ovvero in un'unica soluzione (in tal caso anche con assegnazione di un bene).

Assegno di mantenimento e divorzile

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L'assegno divorzile è una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, dato che proprio con il divorzio il giudice stabilisce l'eventuale diritto di uno dei coniugi di percepirlo.

L'assegno divorzile va distinto dall'assegno di mantenimento che spetta, (al ricorrere delle condizioni di legge) prima del divorzio ossia a seguito di separazione personale dei coniugi e, quindi, in una fase ancora transitoria del rapporto. 

Va segnalata in proposito una rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione che ha messo ancor più in risalto la distinzione tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile. 

Assegno divorzile e tenore di vita: la sentenza Grilli

Si tratta della sentenza n. 11504/2017 che proprio con riferimento all'assegno di divorzio ha affermato che il criteri di liquidazione non può essere quello del mantenimento del tenore di vita (come accade dopo la sola separazione personale), dato che sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio.

Il divorzio, spiega la Corte, estingue il rapporto matrimoniale e pertanto se si determinasse l'assegno divorzile in base al tenore di vita si finirebbe per ripristinare tale rapporto "in una indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale" (vedi Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita). 

Naturalmente l'addio al tenore di vita vale solo in caso di divorzio e non anche per la separazione.

Quando spetta l'assegno divorzile

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L'assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell'altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l'obbligato muoia o fallisca.

I criteri per la concessione dell'assegno di divorzio

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Come risulta dal dettato dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi, tra i quali spiccano, da un lato, l'impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di "spendere" la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e, dall'altro lato, l'eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.

L'autosufficienza economica dopo la Cassazione 11504

Dopo la sentenza n. 11504/2017 si è posto però il problema di come valutare la c.d. "autosufficienza economica" del coniuge economicamente più debole.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha indicato quattro "indici di prova" per stabilire se il coniuge sia o meno autosufficiente:

  • il possesso di redditi di qualsiasi specie
  • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari
  • le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell'ex.
  • la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Si veda Come si prova l'autosufficienza dell'ex

Sia ben chiaro, il criterio del tenore di vita che viene meno per il coniuge divorziato resta invece per i figli. 

Da quando spetta l'assegno e quando è possibile modificarlo

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Fermo restando che il diritto all'assegno divorzile, ove stabilito nella sentenza di divorzio, spetta fin dal momento in cui questa passa in giudicato, è possibile richiedere al giudice di rideterminarlo in qualunque tempo, qualora sopravvengano apprezzabili modifiche dei rispettivi redditi.

E' interessante evidenziare, infine, le speciali forme di garanzia che l'ordinamento ha posto a tutela di questo peculiare diritto di credito, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 1987, in aggiunta ad altre eventuali forme che il giudice può sempre disporre (ad esempio, iscrizione di ipoteca su un immobile dell'obbligato, pignoramento dei suoi beni, del suo stipendio o della sua pensione).

L'assegno divorzile, infatti, non solo può essere pagato anche da terzi (come previsto per l'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale), ma è data al beneficiario perfino la possibilità, senza ricorrere al giudice, di richiedere direttamente al datore di lavoro dell'obbligato fino alla metà di quanto gli spetta, avendo addirittura un'azione esecutiva nei confronti del datore stesso, in caso d'inadempimento (cfr. art. 8 legge n. 898/1970). 

Assegno divorzile: la riforma Morani

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La riforma Morani, dal nome della deputata prima firmataria del testo (che riproduce quello approvato nella precedente legislatura della deputata Ferrari), recependo le novità giurisprudenziali apportate a partire dalla nota sentenza Grilli in poi, mira a ridefinire i criteri dell'assegno di divorzio. 

Il ddl, recante "Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile", prevede infatti la cancellazione dell'assegno in caso di nuovo matrimonio e "nuovi" e compositi criteri in luogo del "vecchio tenore di vita". Non sarà infatti legato al reddito ma anche al patrimonio, all'età e alla condizione lavorativa del soggetto richiedente, all'impegno di cura dei figli comuni minori, alla durata del matrimonio (ecc.). Inoltre, sarà "a tempo", ossia il giudice potrà "predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili". 

La proposta di legge, come modificata dalla commissione giustizia, è stata approvata dalla Camera il 14 maggio 2019, pressochè all'unanimità (con 386 voti a favore 19 astenuti e nessun contrario), ed è dal 16 luglio all'esame della II commissione giustizia del Senato. 

Per approfondimenti leggi: 

- Assegno di divorzio: in arriva la riforma

- Come cambia l'assegno di divorzio

Data aggiornamento: 15 novembre 2019


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