Per quanto concerne il rapporto con i figli, fermo restando che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 898/1970, gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (ex artt. 147 e 148 del codice civile) restano immutati, a prescindere dalla circostanza che uno dei genitori o entrambi decidano di passare a nuove nozze, in merito all'affidamento della prole e alla contribuzione al mantenimento di essa, si ribadisce quanto già illustrato in tema di separazione.
I principi contenuti negli artt. 155 e ss. del codice civile (in tema di separazione personale dei coniugi) e quelli espressi nell'art. 6 della legge n. 898/1970, difatti, sono imperniati su un medesimo criterio: quello della tutela prevalente dell'interesse della prole. Strettamente connesso al tema della prole è quello relativo all'assegnazione della casa familiare, di cui si occupa il sesto comma della disposizione appena menzionata. Si prevede, al proposito, che l'abitazione della casa familiare deve essere garantita preferibilmente al genitore cui vengono affidati i figli minori o a quello con cui convivono eventuali figli maggiorenni, sprovvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.
Secondo il disposto della norma in esame, peraltro, il giudice dovrebbe comunque tenere in debito conto le condizioni economiche di entrambi i coniugi e le motivazioni della decisione, favorendo quello più debole anche ai fini dell'assegnazione della casa familiare. Quest'ultima disposizione, tuttavia, raramente viene applicata dalla giurisprudenza, che reputa per lo più inammissibile l'assegnazione della casa familiare al coniuge che non vanti alcun diritto reale o personale sull'immobile e che non sia affidatario o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti (così, tra le altre, Cass. sent. n. 11696 del 2001).
E' interessante evidenziare, infine, che le decisioni adottate in seno al procedimento di separazione relative all'affidamento dei figli, al loro mantenimento e anche all'assegno che eventualmente spetta ad una delle parti (aspetto che sta per essere approfondito) possono essere riconfermate durante il procedimento di divorzio oppure sostituite da provvedimenti del Tribunale che reputi cambiate le capacità economiche di uno o di entrambi i coniugi, magari semplicemente a seguito di accertamenti disposti dal giudice stesso.
Si veda anche:
- Aspetti patrimoniali e assegnazione della casa familiare
- Articoli e sentenze in materia di corrispondenti al tag "casa familiare"
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