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La causa della donazione

La causa è uno degli elementi essenziali del contratto di donazione e rispetto a essa vi sono diversi orientamenti. Va tenuta distinta dai motivi

Uno degli elementi essenziali della struttura della donazione, oltre alla forma e al contenuto, è la causa, ossia la funzione che il contratto persegue, intendendosi per tale il comune scopo che le parti intendono realizzare.

Donazione: qual è la causa?

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Dalla definizione contenuta nell'art. 769 c.c., si evince che la causa dell'istituto giuridico di cui trattasi è l'attribuzione spontanea fatta dal donante al donatario per soddisfare propri interessi non patrimoniali, tanto che manca il versamento di un corrispettivo a fronte dell'arricchimento del beneficiario.

I diversi orientamenti

In merito alla causa, nel tempo si sono susseguiti tre diversi orientamenti in dottrina. Il primo sostiene che la causa si compenetra inscindibilmente con l'elemento soggettivo individuato nell'animus donandi (teoria soggettiva). La seconda tesi dottrinale riconosce, invece, la causa della donazione nel depauperamento del donante accompagnato dall'arricchimento del donatario, inteso in senso giuridico come mancanza di corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale (teoria oggettiva). Una terza tesi, che in verità non ha trovato favorevole riscontro tra gli autori, è quella che parla di "acausalità" della donazione, ispirandosi alla concezione che nega la sussistenza della causa quale requisito autonomo (ponendosi, peraltro, in aperto contrasto con l'art. 1325 c.c. che prevede la causa, appunto, come elemento essenziale di ogni contratto) sull'assunto della difficoltà di distinguere nettamente lo spirito della liberalità dai motivi che animano il contraente. 

Causa e motivi della donazione

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La causa, la cui mancanza o illiceità comporta la nullità della donazione, deve tenersi distinta dai c.d. "motivi" che, nella situazione concreta, inducono i contraenti a concludere un dato negozio. Ai motivi, di regola, la legge italiana non attribuisce un valore giuridico, anche perché possono essere diversi tra le parti e persino cambiare nel tempo.
La donazione, tuttavia, è una di quelle rare ipotesi in cui il codice civile riconosce rilievo ai motivi (a patto che siano espressamente manifestati per iscritto e nei casi descritti, rispettivamente, dagli artt. 787 e 788 c.c.) prevedendo, da una parte, l'annullabilità della donazione per l'errore sul motivo che abbia determinato in maniera esclusiva il donante al contratto e, dall'altra, la nullità per l'illiceità del motivo che sia stato il solo a determinare il donante alla liberalità. 

La donazione remuneratoria

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Un'ipotesi particolare in cui è dato rilievo ai motivi, infine, è anche la c.d. "donazione remuneratoria", prevista dall'articolo 770 del codice civile.
Si tratta, infatti, della donazione compiuta dal donante per riconoscenza nei confronti del donatario o in considerazione dei meriti di costui o, comunque, in ragione di una speciale remunerazione alla quale il disponente non è tenuto né per legge, né per uso o costume sociale (altrimenti, si verserebbe nell'ipotesi delle liberalità d'uso).
La peculiare considerazione dei motivi, in questa specifica ipotesi, risiede nell'inoperatività della revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli e nell'inesistenza, in capo al donatario, dell'obbligo degli alimenti che sorge, di regola, a favore del donante, comportando, pertanto, a carico del donatario, solo la garanzia per evizione, sia pure nei limiti di cui all'articolo 797 del codice civile.

Aggiornamento: ottobre 2019
 
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