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Revoca della donazione

Guida sulle donazioni
La legge prevede due ipotesi in cui la donazione può divenire inefficace, a seguito della pronuncia giudiziale di revocazione (o "revoca"), con sentenza di tipo costitutivo 

Revoca della donazione: le due ipotesi

Le due ipotesi sono del tutto eterogenee, infatti la prima è volta a sanzionare, sia pure indirettamente, il comportamento "irriconoscente" del donatario: si parla, tecnicamente, di "ingratitudine" del donatario (cfr. art. 801 codice civile). 

La seconda ipotesi, invece, tende a tutelare anche a posteriori la piena libertà di scelta del donante, nel senso che il legislatore presume (ma non in modo assoluto, dato che in mancanza di apposita domanda giudiziale la presunzione de quo non ha luogo) che se il disponente, al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli, non avrebbe deciso di compiere il negozio di cui trattasi (cfr. art. 803 c.c.).  

Quando non opera la revoca

In virtù della prevalenza dei motivi che hanno determinato il donante a compiere il negozio, rispetto alle cause che ne determinerebbero la revocazione, quest'ultima non opera, neppure qualora il donante o i suoi eredi la chiedano, in alcune ipotesi peculiari: donazioni obnuziali o remuneratorie ovvero liberalità d'uso o quelle contemplate dall'art. 742 del codice civile.

Conseguenze della revoca della donazione

Per i casi in cui, comunque, si applica a pieno la disciplina della revoca (e tra questi vi sono anche le donazioni indirette), il contenuto della sentenza è la condanna del donatario alla restituzione dei beni

La revoca, infatti, quale iniziativa unilaterale che non necessita di alcuna dichiarazione del donatario, conferisce al donante il diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti.

Qualora, poi, il donatario abbia alienato la res donata, l'ordinamento si è preoccupato di conciliare due esigenze: da un lato, quella di precludere al donatario e ai suoi eredi facili vie di fuga dall'obbligo di restituzione e, dall'altro lato, quella di garantire i terzi acquirenti in buona fede e, più in generale, la certezza dei traffici giuridici. 

Così, mentre il donatario che abbia alienato il bene donato è tenuto a versare una somma di denaro equivalente al valore che questo aveva al tempo della domanda e a restituire i frutti maturati dal tempo della domanda, sono tutelati, al contrario, gli interessi di chi ha acquistato diritti sui beni oggetto della donazione, a meno che il donante non abbia trascritto la propria domanda di revoca anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte del terzo (ove si tratti di beni immobili o di mobili registrati, come le automobili, i cui trasferimenti sono soggetti a trascrizione negli appositi registri pubblici). 

Differenza tra azione di revocazione e revocatoria

La revoca della donazione è figura ben diversa dall'azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) (azione che può riguardare anche una donazione) giacché quest'ultima richiede che vi sia una frode in danno dei creditori ai quali spetta la legittimazione ad agire. La revocazione delle donazioni, invece, ha carattere personale e quindi non può essere proposta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso.  

Legittimazione e termini

La legittimazione ad agire per la domanda di revocazione spetta al donante e ai suoi eredi e va proposta entro un anno a decorrere dal momento in cui si è venuti a conoscenza della causa di ingratitudine ovvero entro cinque anni per la sopravvenienza di figli, a decorrere dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente o della notizia dell'esistenza dello stesso o dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale, ai sensi degli artt. 803 e 804 c.c., per come modificati dal decreto legislativo n. 154 del 28.12.2013 (con decorrenza 7 febbraio 2014).