Inadempimento e invalidità della donazione
Anche una semplice donazione determina l'assunzione di obbligazioni: il donante deve eseguire la donazione mentre chi la riceve (il donatario) assume l'obbligo di prestare gli alimenti al donante nel caso in cui questi si venga a trovare in stato di bisogno (si veda in proposito l'articolo 437 del codice civile sull'obbligo del donatario: "Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [Ossia donazione fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per remunerarlo per un servizio reso o promesso]").
Considerata la natura gratuita dell'atto, l'inadempimento del donante nei confronti degli obblighi derivanti dalla donazione è soggetto a una disciplina meno rigorosa rispetto a quella sancita per ogni altro tipo di contratto.
La responsabilità del donante
Il codice civile limita la responsabilità del donante, per l'inadempimento o il ritardo nell'eseguire la donazione, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave (art. 789 c.c.).
Informata agli stessi principi è la disciplina della garanzia per evizione, che in genere costituisce un effetto naturale del negozio, mentre nella donazione occorre che sia espressamente promessa, altrimenti il donante risponde solo se è in dolo o se si tratta di donazioni modali o remuneratorie, attesa l'indole di queste donazioni.
Analogamente, la responsabilità del donante per i vizi della cosa sussiste soltanto in caso di patto speciale o di dolo del medesimo ex articolo 798 c.c.
L'annullabilità della donazione
In merito all'invalidità, il codice civile, come per gli altri contratti, contempla due forme di invalidità: l'annullabilità per i vizi meno rilevanti e la nullità per quelli ritenuti più gravi.
La prima forma d'invalidità può farsi valere mediante l'esperimento dell'azione di annullamento, entro cinque anni (sulla base delle regole di cui all'articolo 1442 c.c.), allorché si reputi viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione.
Sostanzialmente, si ha annullabilità per incapacità delle parti (legale o naturale) e per vizi della volontà (errore, violenza e dolo)
La nullità della donazione
- mancanza di uno o più degli elementi essenziali;
- illiceità della causa;
- illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell'oggetto;
- contrasto con una norma imperativa (ad esempio, come sopra accennato, con il divieto dei patti successori).