Esercizio provvisorio dell'impresa
La Legge Fallimentare dedica l'intero capo VI, del titolo sul fallimento, alle procedure da seguire ai fini dell'esercizio provvisorio dell'impresa, nonché alle modalità di liquidazione dell'attivo.
Sotto il primo profilo, l'art. 104 L.F., novellato dalla riforma del 2006, attribuisce al tribunale, al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, il potere di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione possa derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
Recente sentenza n. 22274/2017 della Corte civile di Cassazione ha precisato che: “Questa Corte, con la sentenza n. 4303/012, ha già affermato che, ai sensi dell'art. 104 I. fall., mentre sono sempre prededucibili i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, quelli sorti anteriormente al fallimento che derivino da un contratto ad esecuzione periodica o continuata ancora pendente alla data della sentenza dichiarativa, sono o meno prededucibili a seconda che, al termine di detto esercizio, il curatore abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto medesimo.�
Il curatore alla fine di ogni semestre o alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio è tenuto a presentare in cancelleria un rendiconto dell'attività , nonché ad informare senza indugio, sia il giudice delegato che il comitato dei creditori, di eventuali circostanze sopravvenute in grado di influire sulla prosecuzione dell'esercizio stesso.
In ogni caso, se il comitato dei creditori, dietro convocazione del curatore, una volta informato sull'andamento della gestione, non ravvisi l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Resta ferma, inoltre, la facoltà del tribunale di ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità , con decreto in camera di consiglio, non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Il successivo art. 104-bis, aggiunto dalla riforma del 2006, disciplina, inoltre, la procedura per l'affitto dell'azienda o di singoli rami della stessa, prevedendo che, anche prima della presentazione del programma di liquidazione (ex art. 104-ter), su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato di sorveglianza (il d.l. n. 347 del 23/12/2003, modificato dal d.l n. 1 del 5/01/2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. n. 20 del 4/03/2015 ha disposto con l'art. 4, comma 4-quater che "L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza"), il giudice delegato autorizzi "l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa" e comunque per una durata compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.�
La scelta dell'affittuario viene effettuata dal curatore sulla base di stima - assicurando adeguate forme di pubblicità , massima informazione e partecipazione degli interessati - tenendo conto oltre che dell'ammontare del canone offerto anche delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
La Corte civile di Cassazione, con sentenza n. 23581/2017, in merito all'articolo 104 bis della legge fallimentare “… stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 c.c.: il che val quanto dire, per l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario.�
Il d.l n. 59 del 03/05/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30/06/2016 ha inserito il seguente periodo all'art. 104 ter (programma di liquidazione) decimo comma L.F: “E' altresì' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma�.
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