Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
In merito all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 L.F., come novellato dall'art. 4 del d. lgs. n. 5/2006, spetta al debitore, a uno o più creditori e al pubblico ministero d'ufficio, dal momento che il fallimento è uno strumento di tutela pubblica della crisi d'impresa. Qualunque soggetto presenti istanza di fallimento deve però dimostrare la qualità d'imprenditore commerciale (art 1. L.F.) e lo stato d'insolvenza (art 5 L.F.) del debitore.
Iniziativa del o dei creditori
L'istanza di fallimento può essere avanzata da uno o più creditori anche se il credito non è ancora giunto a scadenza, poiché la sopravvenuta insolvenza del debitore determina l'esigibilità immediata dello stesso per il venir meno del beneficio del termine (art 1186 c.c.). La finalità cautelare del fallimento offre inoltre la possibilità di avanzare istanza di fallimento anche se il credito di cui si è titolari è sottoposto a condizione. Occorre precisare infine che, per avviare la procedura fallimentare, non è neppure necessario che il credito sia stato già accertato in sede di giudizio, essendo sufficiente il suo accertamento in via incidentale.
Si legga in proposito la sentenza n. 16846/2017 della Cassazione Civile, Sez. I:“Anche di recente è stato ribadito che la previsione dettata dall'art. 6 della legge fallimentare non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo essendo, viceversa, a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore. La procedura per la dichiarazione di fallimento non è, infatti, funzionale all'accertamento o alla verifica del credito dell'istante, bensì all'accertamento dello stato di insolvenza, per cui, riguardo al credito contestato, suppone e consente, un'indagine solo incidenter tantum, per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte (Cass. 25 luglio 2016, n. 15346).�
Iniziativa del Pubblico Ministero
Ai sensi dell'art 7 L.F.: “Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.�
La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza n. 21478/2017 ha avuto modo di precisare a tal proposito che: “… la norma indicata individua le due fattispecie nella cui ricorrenza si può attivare il P.M. che sono date dalla risultanza dell'insolvenza nel corso di un procedimento penale, o dalle specifiche condotte di seguito descritte, stante il carattere di disgiuntiva della congiunzione «ovvero» e non già esplicativo. In tal senso, si è espressa la pronuncia del 21/4/2011, n. 9260, rilevando che in tema di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, legge fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero" di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative ne di fatti costituenti reato ne della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare (e si vedano anche le pronunce del 15/5/2014, n. 10679 e del 5/5/2016, n. 8977).
Prima della riforma del 2006, l'art. 6 ammetteva anche l'iniziativa d'ufficio del giudice, mentre l'art. 8 L.F. (abrogato dalla riforma del 2006) affidava al giudice civile il compito di riferire al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento l'eventuale accertamento, seppur in via incidentale, dello stato d'insolvenza di un imprenditore che fosse parte nel giudizio. L'art. 7 comma 1, punto 2 della L.F. come novellato dalla riforma del 2006, ha in qualche modo colmato il venir meno del potere d'ufficio del giudice, stabilendo che: “Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.�
Iniziativa dell'imprenditore
Per quanto riguarda l'iniziativa dell'imprenditore, l'art. 14 L.F., così come modificato dalle riforma del 2006, indica una serie di adempimenti che costui ha l'onere di ottemperare, tra i quali spicca il deposito presso la cancelleria del tribunale: delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata) e di uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività . Sempre al fine di fornire agli organi della procedura un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo della c.d. "massa fallimentare", l'imprenditore dovrà depositare, altresì, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni (ovvero dell'intera esistenza dell'impresa), l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Un discorso a parte deve essere fatto circa l'obbligo o la mera facoltà del debitore di avanzare l'istanza del proprio fallimento. L'art. 247, comma 1, n. 4 scioglie ogni dubbio, disponendo che: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa�. Ne consegue che il debitore è obbligato a chiedere il proprio fallimento.�
L'art. 10 della L.F. dispone, altresì, che la dichiarazione di fallimento per l'imprenditore, individuale e collettivo, che ha cessato l'esercizio dell'impresa va effettuata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Rispetto al testo ante-riforma, alla disposizione è stato aggiunto un secondo comma nel quale si stabilisce che in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà , per il creditore o il pubblico ministero, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui al primo comma.
L'imprenditore defunto e l'iniziativa degli eredi
Ove ricorrano le condizioni appena descritte dall'art. 10, la L.F. dispone all'art. 11 che la dichiarazione di fallimento può riguardare anche l'imprenditore defunto, richiesto ad opera dell'erede, il quale è esonerato dagli obblighi di deposito dei bilanci, delle scritture contabili obbligatorie e dell'elenco dei creditori (di cui agli artt. 14 e 16), purché non sia già confusa l'eredità con il suo patrimonio. Con la dichiarazione di fallimento, come dispone l'ultimo comma del novellato art. 11 L.F., cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
In caso di morte dell'imprenditore successivamente alla dichiarazione di fallimento, l'art. 12 della L.F. sancisce che la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche con beneficio d'inventario, tra i quali, in caso di pluralità , verrà designato (eventualmente dal giudice delegato, nell'ipotesi di disaccordi), il rappresentante nei cui confronti opererà la procedura fallimentare. Nel caso previsto dall'art. 528 c.c., invece la procedura proseguirà nei confronti del curatore dell'eredita' giacente mentre in quello contemplato dall'art. 641 c.c. nei riguardi dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 642 codice civile.
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