Iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale
In merito all'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019), spetta al debitore, a uno o più creditori e al pubblico ministero d'ufficio, dal momento che la liquidazione giudiziale è uno strumento di tutela pubblica della crisi d'impresa. Qualunque soggetto presenti istanza di liquidazione giudiziale deve però dimostrare la qualità d'imprenditore commerciale e lo stato d'insolvenza del debitore.
Iniziativa del Debitore
Per quanto riguarda l'iniziativa del debitore, il CCII prevede una serie di adempimenti che costui ha l'onere di ottemperare, tra i quali spicca il deposito presso la cancelleria del tribunale di:
Documenti contabili: le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata).
Stato patrimoniale: uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività.
Elenco dei creditori: l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti.
Ricavi: l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni (ovvero dell'intera esistenza dell'impresa).
Diritti reali: l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l'obbligo di trasmissione di questi documenti anche in formato digitale, mediante piattaforme telematiche dedicate, garantendo una procedura più trasparente e tracciabile delle istanze.
Un discorso a parte deve essere fatto circa l'obbligo del debitore di avanzare l'istanza del proprio fallimento. Il CCII sancisce che il debitore è obbligato a chiedere la dichiarazione della propria liquidazione giudiziale, pena sanzioni penali per aggravamento del dissesto.
Iniziativa di Uno o Più Creditori
L'istanza di liquidazione giudiziale può essere avanzata da uno o più creditori anche se il credito non è ancora giunto a scadenza, poiché la sopravvenuta insolvenza del debitore determina l'esigibilità immediata dello stesso per il venir meno del beneficio del termine. La finalità cautelare della liquidazione giudiziale offre inoltre la possibilità di avanzare istanza anche se il credito di cui si è titolari è sottoposto a condizione.
Occorre precisare che, per avviare la procedura di liquidazione giudiziale, non è neppure necessario che il credito sia stato già accertato in sede di giudizio, essendo sufficiente il suo accertamento in via incidentale.
La giurisprudenza ha chiarito che la procedura per la dichiarazione di liquidazione giudiziale non è funzionale all'accertamento o alla verifica del credito dell'istante, bensì all'accertamento dello stato di insolvenza, per cui riguardo al credito contestato, suppone e consente un'indagine solo incidentale, per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte.
Il D.Lgs. 136/2024 ha previsto una procedura telematica assistita da sistemi informatici avanzati, in linea con le best practices europee sulla trasparenza e l'efficienza.
Iniziativa del Pubblico Ministero
Ai sensi del CCII, il pubblico ministero presenta la richiesta di liquidazione giudiziale quando:
Insolvenza in procedimento penale: l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dall'irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.
Segnalazione giudiziale: l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Il CCII riconosce al pubblico ministero il ruolo di partecipante attivo nelle procedure di liquidazione giudiziale, con l'obbligo di intervenire qualora emergano elementi di interesse pubblico o di tutela dei creditori pubblici e dei lavoratori.
Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato la trasparenza e la tracciabilità delle azioni del pubblico ministero attraverso sistemi informatici dedicati, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra gli organi giudiziari e le autorità pubbliche.
Obblighi del Debitore nella Procedura
Il CCII stabilisce gli obblighi di cooperazione del debitore, che include:
Completa disclosure: la completa disclosure della situazione patrimoniale e finanziaria mediante strumenti digitali aggiornati e accessibili.
Obbligo di collaborazione: l'obbligo di collaborazione con il tribunale e le autorità, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica e portali telematici.
Aggiornamento periodico: l'obbligo di aggiornamento periodico dei dati patrimoniali e delle comunicazioni, con obbligo di utilizzo di piattaforme digitali per la trasmissione delle informazioni.
Firma digitale: l'obbligo di adottare strumenti di firma digitale e sistemi di autenticazione per garantire la validità e la sicurezza delle comunicazioni.
Imprenditore Defunto e Rappresentanza
Il CCII disciplina la gestione delle procedure di liquidazione giudiziale di imprese di imprenditori defunti, prevedendo:
Dichiarazione entro un anno: la dichiarazione di liquidazione giudiziale per l'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa va effettuata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Intervento di rappresentanti: l'intervento di rappresentanti legali o di eredi per la gestione del patrimonio e la presentazione delle istanze di liquidazione giudiziale.
Eredi e beneficio d'inventario: la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche con beneficio d'inventario, tra i quali, in caso di pluralità, verrà designato (eventualmente dal giudice delegato, nell'ipotesi di disaccordi), il rappresentante nei cui confronti opererà la procedura di liquidazione giudiziale.
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto maggiore attenzione alla digitalizzazione delle pratiche ereditarie e di rappresentanza, con strumenti elettronici che consentano una gestione più rapida e trasparente.
Giurisprudenza Recente
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito l'importanza di rispettare i principi di trasparenza, digitalizzazione e efficienza nelle procedure di liquidazione giudiziale, sottolineando che:
Partecipazione attiva: la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, anche mediante strumenti digitali, è fondamentale per garantire la correttezza e la tempestività delle decisioni.
Procedure telematiche: le procedure telematiche devono essere adottate come strumento principale, compatibilmente con le esigenze di tutela e riservatezza.
Conclusioni
L'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale rappresenta un momento cruciale nel processo di risoluzione delle crisi aziendali e patrimoniali, con un forte focus sulla digitalizzazione, sulla trasparenza e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati. La normativa vigente, aggiornata al CCII e al D.Lgs. 136/2024, mira a rendere le procedure più efficienti, moderne e accessibili, favorendo un intervento tempestivo e correttamente informato.
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