Aspetti procedurali del fallimento
Ai sensi del comma 1 art. 9 della L.F., competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Non rileva ai fini della competenza l'eventuale trasferimento di sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento. É prevista inoltre la possibilità di dichiarare fallita l'impresa in Italia anche se la sede principale si trova all'estero e se in tale luogo è stata pronunziata dichiarazione di fallimento. Infine, ai sensi del comma 3 art. 9: “Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.�
Il disegno di legge n. 2681 - 11/10/2017 interviene sul punto, stabilendo, all'art. 2, lettera f) che il Governo, nell'opera di riforma delle procedure concorsuali, è tenuto a:“recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europeaâ€?
Due articoli si occupano della disciplina delle ipotesi di incompetenza (art. 9-bis L.F.) e del conflitto positivo di competenza (art. 9-ter L.F.). Con riferimento alla prima ipotesi, l'art. 9-bis dispone che una volta accertata l'incompetenza del Tribunale, gli atti vengano immediatamente trasmessi con decreto all'organo giudiziario dichiarato competente, che entro 20 giorni dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore, sempre che non richieda d'ufficio il regolamento di competenza (art 45 c.p.c).
In ordine al conflitto positivo di competenza, il nuovo art. 9-ter dispone che quando il fallimento è stato dichiarato da più Tribunali, il procedimento prosegua davanti a quello competente che si è pronunciato per primo, al quale il Tribunale che si è pronunciato successivamente deve trasmettere gli atti.
A prescindere dal soggetto che ha dato origine al procedimento fallimentare, esso si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio (art. 15, comma 1, L.F. "Istruttoria prefallimentare".)
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento prevede la convocazione del debitore al fine di garantire un effettivo contraddittorio tra il debitore e il soggetto istante per il fallimento.
La norma di cui all'art. 15 L.F., dopo le modifiche operate dal d. lgs. n. 5/2006 e dal d. lgs. n. 169/2007, per assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio e della trasparenza, impone, infatti, al Tribunale l'obbligo di convocare, con decreto apposto in calce al ricorso, sia il debitore, che i creditori istanti per il fallimento. Nei casi poi in cui abbia assunto l'iniziativa il pubblico ministero lo stesso interviene nel procedimento. Allo scopo di semplificare ulteriormente la procedura, il D.L. 179 del 18/10/2012 convertito dalla L. 221 del 17/123/2012, modificando il comma 3 di detto articolo, ha introdotto la notifica del ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, trasmettendo l'esito della comunicazione, con modalità automatica, all'indirizzo P.E.C. del ricorrente.
Secondo il terzo e il quarto comma dell'art. 15 L.F., l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data di notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni, mentre il decreto, che deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, fissa un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, l'imprenditore è tenuto a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e se il Tribunale lo richiede, deve fornire eventuali altre informazioni urgenti.
In ogni caso, i termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale, con decreto motivato, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza.
A tale proposito la Casazione Civile Sez. 1, con sentenza n 7974/2016 ha avuto modo di precisare: “… che il Presidente del Tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, passa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010 ...). In particolare, si è ritenuto che la notifica del ricorso (per cassazione), e dell'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, mediante utilizzo del "fax", previa autorizzazione in tal senso da parte del Presidente, trova giustificazione nella previsione dell'art. 151 cod. proc. civ., che consente di autorizzare la notifica in un "modo diverso da quello stabilito dalla legge" quando sussistano esigenze di particolare celerità (nella specie, da ravvisarsi nella necessità di decidere il ricorso entro un termine, ristretto), là dove l'idoneità dello strumento del "fax" a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione (in argomento cfr. Sez. U. Sentenza n. 9151 del 08/04/2008, in relazione al ricorso per cassazione). Nella concreta fattispecie era incombente la scadenza del termine di cui all'art. 10 L.F.�
Il Tribunale può delegare l'audizione delle parti al giudice relatore ed emettere, su istanza di parte, provvedimenti (cautelari o conservativi) a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, mentre le parti hanno facoltà di nominare consulenti tecnici.
Ulteriore novità , poi, è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 15 L.F., il quale esclude la dichiarazione di fallimento qualora l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia, nel complesso, inferiore ad euro trentamila (importo periodicamente aggiornato secondo le variazioni degli indici Istat).
Le novità del disegno di legge 2681 11/10/2017 sulla procedura
L'art. 2 del disegno, dispone al punto d) che il Governo deve “adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore�.
Il modello dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15 L.F.) e dovrà caratterizzarsi per la celerità , anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza. A questo modello semplificato dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, esclusi gli enti pubblici.
La legge delega stabilisce che occorre altresì:“dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa.�
Per quanto riguarda la notificazione degli atti al debitore professionista o imprenditore, la delega stabilisce che debba avvenire tramite posta elettronica certificata, attingendo i nominativi dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) di imprese e professionisti, senza trascurare l'aspetto della riduzione dei costi delle procedure concorsuali.
È prevista inoltre l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo dei soggetti che su incarico del tribunale, svolgano funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità , indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
Un'altra questione su cui il Governo dovrà intervenire riguarda l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro, garantendo la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (Carta sociale europea; direttiva 2008/94/CE sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro; direttiva 2001/23/CE sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di impresa).
« Iniziativa per la dichiarazione di fallimento | Sentenza dichiarativa di fallimento » |