Pagamento, rendiconto e ripartizione finale
Concluse le fasi di liquidazione e distribuzione dell'attivo e le ripartizioni parziali di cui all'art. 113 L.F., in modo da non superare l'80% delle somme da ripartire, trattenendo comunque quelle ritenute necessarie per le spese future, per soddisfare il compenso al curatore ed ogni altro debito prededucibile (eventualmente riducendo l'ammontare della quota da ripartire se la misura dell'80% appare insufficiente), il curatore provvede, sulla base del disposto del nuovo art. 115 L.F., al pagamento delle somme assegnate ai creditori, secondo quanto indicato nel piano di ripartizione e attenendosi alla prescrizioni del giudice delegato.
La fase successiva alla liquidazione dell'attivo (e prima di quella del riparto finale) consiste in un altro degli adempimenti fondamentali del curatore: la redazione del rendiconto.
Questo è costituito, come recita testualmente il primo comma dell'art. 116 L.F., da una "esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura", che va depositata in cancelleria, per permettere ad ogni interessato di presentare eventuali osservazioni o contestazioni, fino alla data dell'udienza fissata dal giudice.
Il curatore è tenuto a dare immediata comunicazione sia dell'avvenuto deposito che della fissazione dell'udienza stessa, ai creditori ammessi, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti e al fallito; l'udienza non può tenersi prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti gli interessati.
Qualora all'udienza stabilita non sorgano contestazioni o su queste venga raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto, in caso contrario, fissa l'udienza innanzi al collegio, che si riunirà in camera di consiglio.
Una volta che il conto è stato approvato e il compenso del curatore liquidato, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore stesso, ordina il riparto finale, attenendosi alle regole procedurali, anche in tema di distinzione fra creditori privilegiati (ossia in presenza di una delle cause di prelazione previste dalla legge) e creditori chirografari. In tale fase si provvede anche alla distribuzione degli accantonamenti precedentemente fatti, senza che essi siano in grado, comunque, di impedire la chiusura della procedura. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre, inoltre, che ai creditori che acconsentano, vengano assegnati in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
Per i creditori che non si presentano o risultino irreperibili, le somme dovute sono depositate presso l'ufficio postale o in banca (secondo le modalità indicate dall'art. 34 L.F.). Una volta decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, saranno versate allo Stato, per essere riassegnate, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia (cfr. art. 117, comma 4, L.F.)
Novità del disegno di legge 2681/2017
Tenuto conto che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo deve sostituire il termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale», l'art. 7, dedicato proprio alla procedura di liquidazione giudiziale prevede delle novità anche in fase di rendiconto e di riparto.
Il punto 10 dell'articolo prevede infatti che, al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, il Governo deve adottare misure dirette a:
“a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari�.
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