Gli scopi delle riforme 2015 e 2016
La Legge Fallimentare è stata, di recente, interessata da importanti riforme, che andiamo ad analizzare molto sinteticamente.
Legge n. 132/2015
Il decreto 83/2015 è nato per la necessità di adeguarsi alle discipline straniere più evolute in materia fallimentare, affrontando il tema delle crisi d'impresa in una nuova prospettiva. La Legge n. 132 ha previsto diverse misure in favore della crescita economica. Le modifiche sul testo del R.D. 267/1942 riguardano gli articoli 28, 39, 43, 64, 104-ter, 107, 118, 120, 160, 161, 163, 165, 169, 169-bis, 172, 177, 178, 181, 182, 182-quinquies, 185, 236, 236-bis e l'introduzione degli articoli 163-bis e 182-septies.
Queste le novità più significative:
1) pluralità di strumenti di composizione della crisi d'impresa;
2) procedura orientata agli interessi del creditore: offerte concorrenti (art. 163 bis legge fallimentare) e proposte concorrenti dei creditori (art. 163 legge fallimentare);
3) freno allo strumento concordatario attuato con la reintroduzione della una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari;
4) favore per gli strumenti alternativi e negoziali di composizione della crisi d'impresa (accordi di ristrutturazione dei debiti);
5) convenzioni di moratoria con banche o intermediari finanziari;
6) termine biennale per l'esaurimento delle operazioni di liquidazione dell'attivo spettanti al curatore: pena la revoca dell'incarico.
Decreto n. 59/2016
Il D.L. n. 59 del 03/05/2016 intitolato:“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione� pubblicato sulla G.U. n. 102 del 03/05/2016, ha apportato importanti modifiche alla legge fallimentare n. 267/1942.
La riforma è intervenuta sulla procedura, che è stata snellita sotto vari profili e sul lessico, sostituendo il termine "fallimento", con "liquidazione giudiziale."
Queste le principali innovazioni al R.D. 267/1942:
1) art 40 L.F “Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente�;
2) Art 95 L.F: “In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.�
3) Art 104 ter L.F: in riferimento alle cause di revoca del curatore è stato previsto che: “È altresì' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.�
4) Art 163. comma 2 bis: “ in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi�;
5) Art 175 L.F: “Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza".
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