Il risanamento dell'impresa
Pur essendo consapevoli che solo l'applicazione concreta del nuovo impianto normativo sarà in grado di stabilire in che misura gli ambiziosi propositi del legislatore del 2006 siano stati realizzati, possiamo dare conto, fin da subito, di alcune delle innovazioni della procedura fallimentare, che, del resto, si incanalano lungo la direzione descritta nella Relazione medesima.
In primis, al fine di non lasciare intentata nessuna delle vie che possano condurre al risanamento dell'impresa, è stato introdotto un nuovo istituto, denominato "programma di liquidazione" (cfr. art. 140ter e ss. l.fall.). Tale programma, predisposto dal curatore e sottoposto all'approvazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, indica le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando, tra gli altri punti e per quanto qui di specifico interesse, l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto a terzi dell'intera azienda, o di rami della stessa, nonché la sussistenza di proposte di concordato (ed il loro contenuto) e le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Altra innovazione finalizzata al pagamento dei debiti e, in definitiva, al "recupero" dell'impresa è la c.d. "esdebitazione", che ha sostituito la c.d. "riabilitazione civile", istituto in vigore fino al 15 luglio 2006. L'esdebitazione è un procedimento che consiste nel beneficio concesso al debitore di potersi liberare dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, a patto che quest'ultimi siano stati soddisfatti, almeno in parte, e che siano rispettate, al tempo stesso, alcune condizioni, dettagliatamente elencate all'art. 142 l.fall.. Innanzitutto il debitore deve aver cooperato con gli organi della procedura e non aver in alcun modo ritardato, o contribuito a ritardare, lo svolgimento della procedura, né aver violato le disposizioni di cui all'articolo 48 l.fall.. Costui, inoltre, non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta, né aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito. Il debitore, infine, non deve aver subito condanne definitive alcuni reati specifici, tra cui, ovviamente, la bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
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