La semplificazione delle procedure
Sono diretti, invece, allo scopo principale di semplificare e accelerare e tempi del fallimento, i sensibili cambiamenti riscontrabili nei reciproci rapporti tra gli organi della procedura: il curatore, il tribunale, il giudice delegato e il consiglio dei creditori. Come si vedrà anche in prosieguo, difatti, oggi il ruolo del curatore è assai maggiormente valorizzato e, al tempo stesso, responsabilizzato: agli organi giudiziari (a seconda dei casi, il giudice delegato e il tribunale) è riservato un ruolo sicuramente fondamentale di supervisione della regolarità della gestione della procedura, come organi di tutela dei diritti di tutti i soggetti in essa implicati, ma, di regola, tale ruolo non giunge a esautorare le competenze proprie del curatore. Fermi restando i poteri di direzione e vigilanza del giudice delegato (che può perfino proporre la revoca del curatore che intenda assumere iniziative inique), e quelli di controllo, per quanto concerne la convenienza e il merito delle decisioni, spettanti al consiglio dei creditori, nel nuovo impianto normativo relativo al fallimento, è il curatore, in definitiva, l'organo esclusivo di gestione della procedura. Compete al curatore, difatti, sulla base delle valutazioni di opportunità effettuate di volta in volta, in modo quasi del tutto autonomo, il compimento delle scelte inerenti la conduzione "ordinaria" delle varie fasi del procedimento a lui affidate.
« Il risanamento dell'impresa | Requisiti di assoggettamento al fallimento » |