Il tribunale nella liquidazione giudiziale

Dal “fallimento” alla liquidazione giudiziale: cosa cambia davvero

Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019), il “fallimento” è stato sostituito, per le procedure soggette al CCII, dalla liquidazione giudiziale. Attenzione però: non esisteva (né esiste) un “tribunale fallimentare” come organo autonomo distinto dal Tribunale ordinario. L’espressione è d’uso per indicare l’ufficio o la sezione che tratta le procedure concorsuali.

Nel CCII, quindi, si parla semplicemente di Tribunale competente, con una possibile organizzazione interna più o meno specializzata a seconda della sede (ma questa è una scelta organizzativa, non una “nuova entità” creata dal Codice).

Competenza del Tribunale

La competenza in materia di regolazione della crisi e dell’insolvenza (e quindi anche della liquidazione giudiziale) è disciplinata dalle norme del CCII sulla competenza territoriale e funzionale. In pratica, è competente il Tribunale ordinario individuato dalle regole del Codice (con criteri legati, in sintesi, al centro degli interessi principali del debitore e alle regole speciali previste per alcune categorie di imprese).

Quando nella prassi si parla di “sezione fallimentare” o “sezione imprese”, si fa riferimento all’organizzazione interna del Tribunale: utile per la specializzazione, ma senza incidere sull’identità dell’organo giudicante.

I provvedimenti centrali del Tribunale nella liquidazione giudiziale

Nella liquidazione giudiziale il Tribunale conserva un ruolo decisivo, soprattutto nelle fasi e negli snodi più rilevanti. In particolare:

  • apre la liquidazione giudiziale con sentenza e, con la stessa, nomina il giudice delegato e il curatore (art. 49 CCII);
  • decide sulle questioni rimesse al collegio e sulle controversie che la legge riserva al Tribunale;
  • esercita un controllo complessivo di legalità sulla procedura, anche attraverso i rimedi impugnatori previsti dal CCII.

Il Tribunale, in altre parole, è l’organo che “accende” la procedura e ne presidia i momenti in cui è necessario un intervento collegiale o una decisione giurisdizionale.

Rapporto tra Tribunale, giudice delegato e curatore

Nel CCII il giudice delegato non è un “funzionario amministrativo”, ma un magistrato incaricato di seguire da vicino l’andamento della procedura, con poteri di vigilanza e di autorizzazione secondo quanto previsto dal Codice.

In termini pratici:

  • il curatore gestisce operativamente la procedura (inventario, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo, riparti, ecc.);
  • il giudice delegato vigila e autorizza gli atti per i quali la legge richiede il suo intervento e riceve i depositi previsti dal Codice;
  • il Tribunale interviene quando serve una decisione collegiale o quando viene attivato un rimedio (ad esempio un reclamo) contro determinati provvedimenti.

Un esempio utile: nella fase di liquidazione dell’attivo il curatore predispone il programma di liquidazione, che viene gestito secondo le scansioni e i controlli previsti dal CCII (con il coinvolgimento degli organi della procedura e i depositi/autorizzazioni richiesti).

Reclami e controlli: come si impugnano i provvedimenti

Nel CCII non è corretto indicare in modo “standard” un termine unico di 15 giorni: i rimedi e i termini dipendono dal tipo di provvedimento.

In particolare, per i provvedimenti del giudice delegato, il CCII prevede il reclamo nei casi e con le forme stabilite dalla legge, con termine di 10 giorni quando previsto (art. 124 CCII).

Per i provvedimenti del Tribunale, i mezzi di impugnazione variano in base alla natura dell’atto (sentenza, decreto, ordinanza) e alla specifica previsione normativa: quindi è sempre necessario verificare la regola applicabile al singolo provvedimento.

Le modifiche correttive (D.Lgs. 136/2024)

Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto come decreto correttivo sul CCII, con modifiche e chiarimenti su diversi istituti e su profili procedurali. Per evitare errori (e “falsi articoli”), su questo punto conviene mantenere una formulazione prudente: ha aggiornato e coordinato varie disposizioni del Codice e, in concreto, impone di controllare sempre la versione vigente delle norme rilevanti nel momento in cui si applicano.

Conclusioni

Il Tribunale resta il fulcro giurisdizionale della liquidazione giudiziale: apre la procedura, nomina gli organi e decide sulle questioni che richiedono un intervento collegiale o un controllo di legalità. Il giudice delegato e il curatore operano come “motore” e “regolatore” della gestione quotidiana, mentre i reclami e gli altri rimedi assicurano la tutela delle parti secondo le regole del CCII.

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