Il carattere della tipicità
Uno dei caratteri più discussi dalla dottrina, in merito alla nozione di società, è quello della presunta “tipicità” dell’istituto de quo. La dottrina prevalente è convinta che l’art. 2249 c.c., significativamente intitolato “tipi di società”, rappresenti un’eccezione al principio generale contenuto nell’art. 1322 c.c., comma 2, in base al quale i privati sono liberi di concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Non sarebbe possibile, pertanto, costituire società atipiche in senso proprio, ossia non appartenenti ad alcun tipo individuato e disciplinato dalla legge. I numerosi Autori che aderiscono a siffatta impostazione, evidenziano che il carattere della tipicità è strettamente funzionale rispetto a una delle esigenze che, opportunamente, il nostro ordinamento ha tenuto di più in considerazione, data la rilevanza esterna del contratto di società: la tutela dei terzi di buona fede e, in definitiva, la certezza dei traffici giuridici. La dottrina che si sta esaminando nota come, almeno in Italia, chiunque abbia intenzione di costituire una società sia tenuto a scegliere lo schema che sembri soddisfare più pienamente le specifiche esigenze del caso concreto, necessariamente all’interno di uno dei “tipi legali”, i quali costituiscono un numero chiuso.
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