Diritto societario
Il diritto societario è una delle branche più complesse del diritto commerciale, tenuto conto anche delle molteplici riforme che si sono susseguite in tale settore, soprattutto negli ultimi anni. Numerose sono le teorie sorte sul concetto di società, ma, in modo piuttosto semplice e corretto, essa può essere definita come una particolare forma di esercizio associato dell'impresa, ricordando che il codice civile definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (cfr. art. 2082 c.c.). Il termine “società” è utilizzato dalla dottrina (e anche nel linguaggio comune e “degli affari”) per indicare fenomeni di natura diversa. In primo luogo, rappresenta il rapporto sociale che lega i soci tra loro, di cui all’art. 2269 c.c.; in secondo luogo, la società è il soggetto costituito dai soci, il quale è dotato, a seconda dei casi, di personalità giuridica o della sola soggettività giuridica, come vedremo nel prosieguo della trattazione. In terzo luogo, l’espressione in questione è usata per riferirsi al contratto disciplinato dall’art. 2247 c.c.; tale norma prevede che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. La disposizione appena menzionata, pur rivelandosi la definizione codicistica più rappresentativa del fenomeno societario, non è, tuttavia, da considerarsi esaustiva. Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, si possono riscontrare enti sociali che non sono ascrivibili alla nozione di cui sopra: si pensi, in proposito, da un lato, alle società senza scopo di lucro e, dall’altro lato, alle società unipersonali, in cui, appunto, l’ente non è costituito da “due o più persone”, bensì attraverso un atto unilaterale di un solo soggetto.
Gli scopi delle società » |