Il contratto "convenzionato"
Cos'è il contratto convenzionato o calmierato. Quali sono le agevolazioni e i limiti alla durata
Consapevole delle forti difficoltà incontrate dai soggetti meno abbienti, intenzionati a prendere in locazione una casa in uno dei centri ad alta densità abitativa, il legislatore, al ricorrere di tali circostanze, ha offerto alle parti la scelta tra il contratto "libero" (appena visto) e quello c.d. "convenzionato" (anche detto "calmierato"), di cui sono solitamente reperibili presso gli uffici competenti dei Comuni interessati uno o più schemi-tipo.
Cos'è il contratto convenzionato o calmierato
La nota distintiva di quest'ultima forma contrattuale (da cui prende il nome) consiste nella notevole incidenza esercitata sul contenuto dei singoli contratti da parte di accordi precedentemente raggiunti a livello nazionale fra le associazioni dei proprietari e le associazioni degli inquilini, alla presenza del Ministro dei Lavori Pubblici. Qualora il proprietario acconsenta di sottostare ai vincoli previsti da tali accordi (ad esempio circa il limite massimo del canone locatizio), potrà giovarsi di una pluralità di agevolazioni.
Le agevolazioni
Avrà diritto, infatti, ad una riduzione non solo dell'aliquota ICI (nella percentuale fissata mediante regolamenti comunali), ma perfino dell'IRPEF (per quest'ultima, la riduzione è imposta per a livello nazionale nella misura del 30%). Per usufruire delle suddette norme di favore, sarà onere del locatore chiederne l'applicazione, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, indicando il Comune dove ha sede l'immobile, nonché gli estremi di registrazione del contratto di locazione e l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
La durata
Per quanto riguarda la durata del contratto "convenzionato", essa è più breve, non potendo essere inferiore ai tre anni; alla prima scadenza del contratto, se le parti non si mettono d'accordo per il rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per altri due anni, salvo la possibilità di disdetta al ricorrere di una delle stesse ipotesi previste per i contratti a canone libero. Scaduto anche tale termine, ciascuna delle parti può scegliere se attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni oppure comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente.
Vedi anche la locazione di immobili ad uso abitativo
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